Protocollo: prot. n. 45077
Data: 01/04/2020
Ente: Ade
Territorialità: Lombardia
L’istante afferma di essere nuda proprietaria al 50 per cento di un immobile
residenziale di cat. A/7 per il quale è stata presentata richiesta di Permesso
di Costruire presso il comune di Imperia in data 3 giugno 2019.
Il Permesso di Costruire, presentato per “Ampliamento fabbricato esistente
ai sensi della L. R. 49/2009 e s.m.i.”, riguarda le seguenti opere:
– ampliamento volumetrico del fabbricato ai sensi della L.R. Liguria n. 49
del 49/2009;
– recupero parziale del sottotetto ai sensi della L.R. Liguria n. 24 del 2001;
– opere sulla porzione di edificio esistente, consistenti in interventi di
efficientamento energetico e modifica delle bucature e degli spazi interni.
Il titolo abilitativo non è ancora stato rilasciato. Successivamente alla
presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, è emerso che
l’immobile risulta privo dell’agibilità.
Pertanto, chiede “se, presentando la Segnalazione Certificata di Agibilità
prima che venga rilasciato il Permesso di Costruire, sia possibile accedere
alle detrazioni fiscali del 110% previste dall’art. 119 del D. L. 19/05/2020 n.
34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, per:
– gli interventi di efficientamento energetico da realizzare sulla porzione di
edificio esistente, previo deposito, prima dell’avvio dei lavori, della
Relazione tecnica di progetto di cui al D.M. 26/06/2015,
– gli interventi di riduzione del rischio sismico (adeguamento o
miglioramento sismico) da realizzare sulla porzione di edificio esistente,
previo deposito, prima dell’avvio dei lavori, della Denuncia di opere in zona
sismica di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., corredata
dell’asseverazione di cui all’art. 3 comma 2 del D. M. 58/2017 e s.m.i.; benché
tali interventi non siano stati inclusi nella richiesta di Permesso di
Costruire, la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali sembrerebbe
ammessa dall’art. 3 comma 3 del D.M. 28/02/2017 n. 58, come modificato
dal D. M. 09/01/2020 n. 24, presentando il progetto degli interventi e
l’asseverazione di cui all’art. 3 comma 2 del D. M. 58/2017 e s.m.i. prima
dell’inizio dei lavori”.
L’interpello riguarda l’ampliamento volumetrico di un fabbricato. In particolare, l’istante chiede se è possibile effettuare l’ampliamento in questione, in base alle normative urbanistiche vigenti, considerando la presenza di alcune specifiche caratteristiche del fabbricato stesso.
L’Ente risponde spiegando le regole da seguire in caso di ampliamento di un fabbricato, indicando anche le possibili deroghe previste dalla legge. In sintesi, l’Ente suggerisce di controllare il piano regolatore del Comune di appartenenza, che stabilisce le norme urbanistiche in materia di volumetria edilizia, e di valutare eventuali limitazioni imposte dal vincolo paesaggistico o dalla tutela del patrimonio artistico e culturale. Inoltre, l’Ente fornisce alcune informazioni su come calcolare la volumetria edilizia, e suggerisce di rivolgersi a un tecnico abilitato per una valutazione più precisa della situazione.
A parere della contribuente, “non essendo avvenuto il rilascio del Permesso
di Costruire, la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità
prima del rilascio del titolo abilitativo consentirebbe l’accesso agli incentivi
fiscali di cui all’art. 119 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, sia per quanto riguarda gli
interventi di efficientamento energetico, previa presentazione, prima
dell’inizio dei lavori, della Relazione tecnica di progetto di cui al
D.M. 26/06/2015, sia per quanto riguarda gli interventi di riduzione del
rischio sismico, previa presentazione, prima dell’inizio dei lavori, della
Denuncia di opere in zona sismica di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e
s.m.i., corredata dell’asseverazione di cui all’art. 3 comma 2 del D.M.
58/2017 e s.m.i.”.
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto
nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento
delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza
energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese
sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio,
inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate,
rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020,
mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato
nei successivi commi 9 e 10.
Nel caso in esame, la contribuente intende effettuare non meglio specificati
interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico
sul fabbricato esistente nell’ambito di una richiesta di permesso di costruire
con ampliamento ai sensi della legge regionale Liguria n. 49 del 2009, non
ancora rilasciato. Tale fabbricato è al momento privo di agibilità.
Dal momento che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima
analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo
competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini delle agevolazioni
in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei
lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del
patrimonio edilizio esistente (cfr. art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380
del 2001) e non in un intervento di nuova costruzione (cfr. art. 3, comma 1,
lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001).
Fermo restando che esula dalle competenze della scrivente ogni analisi
relativa alle procedure amministrative necessarie per ottenere i titoli
abilitativi in base alla vigente legislazione edilizia, si osserva comunque che
la regolarità, sotto il profilo amministrativo (e quindi il possesso del titolo
abilitativo prima dell’inizio dei lavori e del sostenimento delle spese), dei
lavori edilizi eseguiti sull’immobile costituisce una delle condizioni per
fruire delle agevolazioni in commento.
Al riguardo, si rammenta che l’Amministrazione finanziaria, con la
risoluzione del 4 gennaio 2011, n. 4 (ribadendo alcuni principi contenuti in
precedenti documenti di prassi), ha chiarito che, qualora la ristrutturazione
edilizia avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, la detrazione fiscale di cui trattasi compete
esclusivamente per le spese riferibili alla parte esistente in quanto
l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Peraltro, la
coesistenza degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento implica
rispetto alla normalità dei casi, ai fini della fruizione dei benefici in esame,
l’osservanza di più specifici e stringenti adempimenti, condizioni e limiti. In
particolare, le detrazioni saranno fruibili esclusivamente qualora la
normativa urbanistica ed edilizia di settore consenta di tenere distinto
l’intervento di ristrutturazione rispetto a quello di ampliamento, ancorché
operati nello stesso contesto, al fine di determinare correttamente la base di
spesa su cui calcolare la detrazione spettante: in altri termini, il titolo
abilitativo ed i progetti posti a base del suo rilascio dovranno consentire
l’inequivoca distinzione dei due interventi. Inoltre, nelle fatture e nei
bonifici dovranno essere distinte, su base oggettiva ed analitica, le spese
relative alla ristrutturazione sul patrimonio esistente da quelle riferite
all’ampliamento o, in alternativa, come ribadito (cfr. circolare n. 19 dell’8
luglio 2020, pag. 266) occorre “essere in possesso di una apposita
attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di
intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la
propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.
Ciò posto, si fa presente che con la circolare n. 24 dell’8 agosto 2020 sono
stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni normative di cui
agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, cui si rimanda per
approfondimenti.
In tale occasione è stato peraltro precisato che le disposizioni in materia di
Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. “sismabonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica
degli edifici (cd. “ecobonus”).
In particolare, il Superbonus, a differenza delle predette agevolazioni,
prevede un’aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità
di fruizione dell’agevolazione in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote
annuali di pari importo ed è inoltre possibile optare per un utilizzo
alternativo della detrazione mediante lo sconto e la cessione.
Pertanto, in linea generale, anche ai fini del Superbonus è necessario
effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli
edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
È stato quindi precisato che è necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo
diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo
sconto:
– per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte
di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento
realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica,
all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 3 agosto 2020;
– per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture
e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti
ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli
interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive
modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.
Quanto all’asseverazione del rischio sismico, l’articolo 3, del predetto d.m.
n. 58 del 2017, nella versione ratione temporis applicabile alla data di
richiesta di permesso di costruire depositata il 3 giugno 2019 (e non in
quella entrata in vigore il 16 gennaio 2020), prevede che al comma 2 che “il
progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…)
decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee
guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella
conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”.
Il successivo comma 3 stabilisce invece che: “il progetto degli interventi per
la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma
2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo
sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”.
Il comma 4 dispone inoltre che: “il direttore dei lavori e il collaudatore
statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori
strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la
conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato
dal progettista”.
Il comma 5 statuisce espressamente che: “l’asseverazione di cui al comma 2
e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto
sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei
benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato
decreto-legge n. 63 del 2013”.
Le richiamate prescrizioni del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, richiedono,
quindi, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione al titolo
edilizio che assente i lavori (che può anche essere costituito da un permesso
di costruire qualora le caratteristiche delle opere edilizie da eseguire non
rientrino nella casistica degli interventi assoggettabili a SCIA) del progetto
degli interventi per la riduzione del rischio sismico – come asseverato dal
progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al d.m. n. 58 del 2017
ed il deposito presso lo sportello unico.
Pertanto, una tardiva presentazione dell’asseverazione, come nel caso
rappresentato dalla contribuente, non consentirebbe il riconoscimento dei
benefici fiscali previsti per gli interventi antisismici (cfr. da ultimo, circolare
n. 19 dell’8 agosto 2020, risposta n. 295 del 1° settembre 2020).
Si osserva infine che qualora si attuino interventi riconducibili a diverse
fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito
della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad
esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto
Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per
cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il
contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna detrazione (v. circolare n. 24 del 2020 citata, par. 6).
DIRETTORE REGIONALE
Pier Paolo Verna
IL CAPO UFFICIO
Paola Alfieri
N° Prot. Risposta n. 464/2021
Territorio Nazionale
Data
Ente Ade
N° Prot. n. 910-125/2021
Territorio Marche
Data 03/02/2021
Ente Ade
N° Prot. prot. n. 176488
Territorio Lombardia
Data 11/03/2021
Ente Ade