Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio

Protocollo: Risposta n. 329

Data: 10/09/2020

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio

Quesito

L’Istante fa presente di essere comproprietario con il coniuge e i propri figli
minori, delle seguenti unità immobiliari autonomamente accatastate, facenti parte del
medesimo edificio: tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso
garage e un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e
consistenza.
Nelle predette unità immobiliari sono rinvenibili parti comuni a tutte le citate
unità immobiliari quali, ad esempio, locali per la lavanderia, per il riscaldamento
centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune.
Ciò premesso, chiede se le detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 siano applicabili alle predette unità immobiliari, detenute dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la richiesta di una persona fisica di sapere se le detrazioni fiscali previste dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) siano applicabili a delle unità immobiliari possedute congiuntamente con il coniuge e i figli minori. Nello specifico, l’istanza chiede se tali detrazioni possano essere applicate agli interventi effettuati sulle parti comuni che riguardano più unità immobiliari, indipendentemente dal fatto che vi siano diversi proprietari.

L’Agenzia delle Entrate risponde fornendo una panoramica delle detrazioni previste dal decreto, indicando le tipologie di interventi a cui esse si applicano e l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale. La risposta dell’Agenzia non sembra fornire una posizione esplicita sul caso specifico sottoposto all’interpello

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene applicabili le disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto si tratterebbe di interventi sulle parti
comuni riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere
dall’esistenza di una pluralità di proprietari.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, inoltre, stabilisce che i
soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati
articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al
Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato
sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni in commento, sono stati
forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E cui si rinvia per i necessari
approfondimenti.
In particolare, la citata circolare, al paragrafo 1.1 precisa che sono ammessi al
Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati nonché gli interventi antisismici (cfr. comma 4 dell’articolo 119).
Nella circolare viene chiarito, altresì, che, tenuto conto della locuzione utilizzata
dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di
edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi
deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.
Sotto il profilo civilistico, il “condominio” costituisce una particolare forma di
comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita
dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine,
etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale.
Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il
condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento
delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in
proporzione ai millesimi di proprietà.
Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina
automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui
più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un
edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando
l’oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.
La citata circolare, in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo
119 in esame, ha chiarito che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati
sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un
edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più
soggetti.
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di interventi su unità immobiliari
distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile
beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute
per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari,
né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità
immobiliari in quanto non inserite in un condominio.

L’Istante ricorrendone i presupposti e requisiti effettuando tutti gli adempimenti
potrebbe, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per i predetti interventi, il
contribuente potrebbe, ai sensi del citato articolo 121 del Decreto Rilancio, optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. In
alternativa, l’Istante può, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di
importo corrispondente alla detrazione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

Tabella dei Contenuti

Protocollo: Risposta n. 329 Data: 10/09/2020 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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