Protocollo: Risposta n. 408
Data: 24/10/2020
Ente: Ade
Territorialità: Nazionale
L’istante dichiara di essere proprietario di un appartamento facente parte di un
immobile a quattro piani, con due unità abitative per piano, e intende usufruire
dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
L’istante fa presente che l’assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i
lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (cd. cappotto
termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio.
Tuttavia, l’assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità
immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole
superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo
nulla osta degli enti competenti.
L’istante chiede, quindi, se può avvalersi dell’agevolazione prevista dal citato
articolo 119 del decreto Rilancio, nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal
condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro
esterno dell’immobile.
L’istante chiede, altresì, se, in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti
competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell’involucro
esterno dell’immobile, possa avvalersi dell’agevolazione con riferimento al cappotto
termico realizzato sull’involucro delle pareti interne dell’appartamento.
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se può usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio, anche se l’intervento di efficientamento energetico mediante l’isolamento termico delle superfici opache dell’involucro esterno dell’edificio è realizzato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile. Inoltre, chiede se può beneficiare della detrazione per la realizzazione del cappotto termico delle pareti interne dell’appartamento, nel caso in cui il nulla osta degli enti competenti sia negato.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta per gli interventi di isolamento termico degli edifici, compresi quelli unifamiliari, previsti dall’articolo 119 del decreto Rilancio, anche se l’intervento è eseguito su una sola unità immobiliare facente parte di un immobile e non nell’immobile nel suo complesso. Tuttavia, per beneficiare della detrazione, è necessario che l’intervento sia finalizzato alla efficienza energetica e che rispetti i requisiti tecnici previsti dalla norma. Inoltre, nel caso in cui il nulla osta degli enti competenti sia negato, l’istante può beneficiare della detrazione per la realizzazione del cappotto termico delle pareti interne dell’appartamento solo se tale intervento rientra tra quelli previsti dalla normativa vigente.
L’istante ritiene che lo scopo primario della norma sia il risparmio energetico e,
che, a tal fine, qualsiasi intervento realizzato con tale finalità, anche se eseguito su una
sola unità immobiliare facente parte di un immobile e non nell’immobile nel suo
complesso, rientri tra le ipotesi agevolate con la detrazione in esame.
Pertanto, l’istante ritiene che sia possibile realizzare il cappotto termico sulla
superficie opaca perimetrale dell’involucro dell’edificio della sola propria unità
immobiliare facente parte di un condominio. In alternativa, in caso di diniego di nulla
osta da parte degli enti competenti, ritiene che sia possibile beneficiare della
detrazione per la realizzazione del cappotto termico delle pareti interne
dell’appartamento.
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi di isolamento termico degli
edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare
funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari.
Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni in commento, sono stati
forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E cui si rinvia per i necessari
approfondimenti.
In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che il Superbonus spetta a
fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici, indicati
nei commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi
“trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd.
interventi “trainati”), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119,
effettuati, tra l’altro:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia
trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
Nella citata circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 2.1.1 è stato chiarito che il
Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che
rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K,
definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 che
interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare
funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «
condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione, è stato chiarito che l’edificio oggetto degli interventi deve essere
costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista. A tal fine, si ricorda
che il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la
proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità
immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui
beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in
senso orizzontale.
Nel caso di specie, premesso che la qualificazione degli interventi richiede
l’esperimento di accertamenti di natura tecnica, che esulano dall’ambito applicativo
dell’interpello, si ritiene che l’Istante possa accedere alla detrazione del 110 per cento
per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte
dell’involucro dell’edificio che riguarda la sua unità abitativa. Ciò a condizione che,
conformemente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata – nel rispetto delle
altre condizioni e adempimenti previsti dalla normativa, non oggetto della presente
istanza di interpello – tali interventi interessino l’involucro dell’edificio con una
incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta,
da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti
interne dell’unità immobiliare di cui è proprietario si fa presente che, in generale,
qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un
intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire
del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che
rientrano nel cd ecobonus, compresi quelli prospettati dall’Istante.
L’eventualità che l’intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da
parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà
per l’Istante la mancata fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi
sulle pareti interne della propria abitazione.
Per tali interventi, tuttavia, ricorrendone i presupposti e requisiti ed effettuando
tutti gli adempimenti, potrà, eventualmente, fruire delle detrazioni di cui all’articolo 14
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Si segnala che l’articolo 121 del citato decreto legge n. 34 del 2020 stabilisce che
i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati
articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, possono optare, in luogo dell’utilizzo
diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore
che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito
d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
N° Prot. Risposta n. 464/2021
Territorio Nazionale
Data
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 127
Territorio Nazionale
Data 24/02/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 253
Territorio Nazionale
Data 15/04/2021
Ente Ade