Bonus facciate – interventi realizzati su una palazzina parzialmente visibile da una strada che non è classificata come pubblica. Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020

Protocollo: Risposta n. 337/2021

Data: 12/05/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Bonus facciate – interventi realizzati su una palazzina parzialmente visibile da una strada che non è classificata come pubblica. Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge di Bilancio 2020.

Quesito

Il Condominio istante ha approvato la realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria finalizzati al recupero dell’involucro esterno di una palazzina situata
all’interno di un complesso residenziale, dotato di portineria, e costituito sia da
palazzine con appartamenti che da ville isolate e a schiera.
L’istante precisa che il lato nord della palazzina è visibile dalla strada (comunale)
di accesso al residence, invece, il lato sud della detta palazzina è visibile da una “via”
che è parte integrante del complesso residenziale, costituendo una strada di affaccio
anche di altre ville del complesso, ma al contempo non è una strada “privata e chiusa,
bensì su una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia
dall’esterno che dall’interno del complesso residenziale, per cui ne deve essere
riconosciuto un “uso pubblico”, secondo i chiarimenti del Consiglio di Stato contenuti
nella sentenza 2999/2020 dello scorso 12 maggio, che tra l’altro, sancisce il diritto di
uso pubblico in favore di ciascun cittadino appartenente alla collettività cui l’uso
pubblico pertiene”.
L’istante chiede di sapere se i condomini possano usufruire della detrazione
prevista dalla legge di Bilancio 2020 (cd. bonus facciate), pari al 90 per cento delle
spese sostenute sui lavori realizzati sull’intero perimetro esterno della palazzina
ubicata nel complesso residenziale. L’istante precisa che “nell’ambito dei lavori da
realizzare, i condomini beneficeranno della detrazione con riferimento alle tipologie
di lavori individuati dalla normativa di riferimento”.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la richiesta di un condominio di poter accedere al bonus fiscale per la ristrutturazione delle facciate degli edifici anche se la loro palazzina si affaccia su una strada privata che non è considerata pubblica. Il condominio chiede di poter accedere al bonus perché la palazzina è comunque visibile dalla strada pubblica adiacente.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che il bonus può essere concesso solo per le facciate su strade pubbliche, ma che il condominio può provare a fare ricorso se ritiene di avere diritto al beneficio fiscale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di potere accedere al bonus facciate con riferimento all’intero
perimetro esterno dell’edificio, non rilevando la circostanza che un lato della palazzina
si affacci su una strada che non è pubblica.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
Bilancio 2020), disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle
spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).
Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura
della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo
1 della legge di Bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di
fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al
regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti
con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, a cui si rinvia per i necessari
approfondimenti.
Sotto il profilo oggettivo la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli
edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto
decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle
zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».
Sotto il medesimo profilo, la norma prevede, inoltre, che, ai fini del bonus
facciate:
– gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata
esterna devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata,
su balconi o su ornamenti e fregi»;
– «Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista
termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente
lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (…), e, con riguardo ai
valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008».
Nella citata circolare n. 2/E del 2020, è stato precisato, tra l’altro, che l’esplicito
richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata,
sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli
interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero
perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata
costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Si tratta, a titolo
esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei
predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della
mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei
balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano
quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della
facciata.
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; quindi,
sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con
chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da
suolo ad uso pubblico.
Nel caso di specie, l’Istante dichiara che intende fruire del bonus facciate per le
spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell’involucro esterno della
palazzina in cui è inserito il proprio immobile, che risulta parzialmente visibile da una
“via”, privata ma “ad uso pubblico”.
Al riguardo, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota
RU 0348403 del 9 novembre 2020, ha precisato che “si condivide l’interpretazione,
che tiene conto anche dell’orientamento della Corte di Cassazione penale espressa
con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia
assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel
caso specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto che, nel caso in
questione, costituendo l’edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad
uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno possono essere
ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus
facciate”.
Pertanto, fermo restando che la valutazione, in concreto se la facciata sia visibile
dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula
dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello, si ritiene che, nel
rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, la fattispecie rientra tra le
ipotesi ammesse all’agevolazione.
Si segnala, da ultimo, che l’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro
della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, di cui al citato articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019,
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. In alternativa, contribuenti possono, altresì, optare per la
cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per
questi ultimi, di successiva cessione.
Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n.
283847 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. 51374 e 30 marzo
2021, prot. 83933, sono state definite le modalità attuative delle disposizioni da ultimo
citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

Tabella dei Contenuti

Protocollo: Risposta n. 337/2021 Data: 12/05/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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