Protocollo: Risposta n. 482/2021
Data: 15/07/2021
Ente: Ade
Territorialità: Nazionale
La Alfa s.n.c. intende effettuare dei lavori di restauro dei parapetti dei balconi di
un hotel sito in località …, nel Comune di …, di cui la Società è proprietaria fruendo
del c.d. “Bonus facciate”.
Il contribuente vorrebbe intervenire sui parapetti dei balconi, che attualmente
sono costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, ed inoltre prevedere
l’illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete.
Al fine di migliorare l’estetica del fabbricato è intenzione della Società
modificare i parapetti, aumentando la superficie delle porzioni vetrata, a discapito
della parte metallica che – visto l’ambiente particolarmente aggressivo dovuto alla
vicinanza del mare – è soggetta a continui e ripetuti interventi di manutenzione; in
alternativa, e a discrezione della stessa Società, si modificherà il disegno della
ringhiera metallica, sostituendo in ogni caso il vetro, oramai obsoleto, con nuovi
elementi, dello stesso materiale, ma con migliori caratteristiche in termini di sicurezza.
Inoltre è prevista l’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in
corrispondenza degli stessi balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto
all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede se tali interventi possano beneficare del cd.
Bonus Facciate
L’interpello riguarda la possibilità di fruire del bonus del 90% per i lavori di rifacimento delle facciate degli edifici, con particolare riferimento alla sostituzione dei parapetti e dei corpi illuminanti.
Il richiedente chiede se tali interventi sono ammissibili per il bonus del 90%, e in caso affermativo, se è possibile beneficiare del bonus anche in caso di sostituzione di elementi strutturali preesistenti, ad esempio i parapetti.
La risposta fornita dall’Ente chiarisce che i lavori di rifacimento delle facciate degli edifici, compresa la sostituzione dei parapetti e dei corpi illuminanti, rientrano tra gli interventi ammissibili per il bonus del 90%.
Tuttavia, la risposta precisa che la sostituzione dei parapetti e dei corpi illuminanti può essere considerata ammissibile per il bonus solo se si tratta di interventi di sostituzione con elementi di migliore efficienza energetica, e non semplicemente di riparazione o manutenzione.
Inoltre, la risposta specifica che il bonus può essere richiesto solo se i lavori sono effettuati su edifici già esistenti, e che la sostituzione degli elementi strutturali preesistenti può essere ammissibile solo se si verificano determinate condizioni. Ad esempio, se la sostituzione è resa necessaria a causa del degrado degli elementi stessi o a causa di nuove norme tecniche o di sicurezza.
Trattandosi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, l’Istante ritiene che
l’intervento sui parapetti possa rientrare tra quelli agevolabili con il “bonus facciate” e
pertanto sia consentita la detrazione delle spese relative al rifacimento dei parapetti
stessi, secondo le ipotesi progettuali sopra descritte.
L’istante, chiede, altresì, il parere dell’amministrazione finanziaria sulla
possibilità di fare rientrare i corpi illuminanti tra gli interventi agevolabili col bonus
facciate o in uno degli altri bonus fiscali attualmente previsti.
In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli
ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in
merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione
finanziaria.
L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di
bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento per la
ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cd. Bonus facciate).
In particolare, la detrazione spetta in relazione alle «spese documentate,
sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
Come accennato, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli
interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti
edilizi comunali. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto
ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:
a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;
b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone
A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq».
Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere
finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati
esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e
fregi». L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno
visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale
dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Si rammenta, inoltre che, secondo quanto stabilito al comma 220 delle
disposizioni della citata legge di bilancio 2020, nell’ipotesi «in cui i lavori di
rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per
cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli
interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i
requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo
2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3- bis e
3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».
Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, cui si rinvia, sono stati forniti i
primi chiarimenti in relazione alla disciplina in commento.
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si fa presente che – in
presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo
restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto
della presente istanza di interpello – il bonus facciate spetta per le spese sostenute per
l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone
stesso (cfr. risposta n. 289 del 2020 e Circolare n. 2/E del 2020).
Con riferimento all’installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel
presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell’intervento sulle
facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla
realizzazione dell’intervento stesso (cfr. risposta n. 520 del 2020), il bonus facciate
spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi “tecnici” aspetto
desumibile, tra l’altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso
(ciò rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in
sede di interpello, restando in ogni caso fermi i poteri di controllo
dell’amministrazione).
LA DIRETTRICE CENTRALE
N° Prot. Risposta n. 397/2021
Territorio Nazionale
Data 09/06/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 521
Territorio Nazionale
Data 03/11/2020
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 572
Territorio Nazionale
Data 09/12/2020
Ente Ade