Cedibilità Credito d’Imposta in caso di Residenza all’estero e titolarità del solo reddito derivante dall’immobile oggetto degli interventi agevolabili

Protocollo: Risposta n. 60

Data: 28/01/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – soggetto fiscalmente non residente -articolo 11decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020)

Quesito

L’istante dichiara di essere proprietaria in Italia esclusivamente di una abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi alla agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
Ciò posto, chiede se, in qualità di non residente, possa optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto legge sebbene sia titolare solo del reddito relativo all’immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.

Riassunto Interpello

L’interpello tratta della questione della cedibilità del credito d’imposta, un incentivo fiscale previsto dalla legge italiana per favorire l’innovazione e la ricerca nelle imprese. In particolare, viene evidenziata la problematica delle restrizioni alla cessione di tale credito, che rendono difficile per le imprese sfruttarlo appieno.

Il credito d’imposta è uno strumento fiscale che permette alle imprese di recuperare una parte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo o per l’acquisto di beni strumentali. Tuttavia, secondo la normativa italiana, il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito ad altre imprese, ma può essere utilizzato solo per compensare imposte future.

Questo limite può rappresentare un ostacolo per le imprese che, ad esempio, non hanno abbastanza utili per poter beneficiare appieno del credito d’imposta o che hanno esigenze di liquidità immediate. Inoltre, le restrizioni alla cessione del credito d’imposta possono disincentivare gli investimenti in ricerca e innovazione, limitando la diffusione delle conoscenze e delle tecnologie.

Alcune proposte di modifica della normativa prevedono l’estensione della cedibilità del credito d’imposta, permettendo alle imprese di venderlo a terzi o di utilizzarlo per pagare debiti con la pubblica amministrazione. Tuttavia, tali proposte suscitano alcune preoccupazioni in merito alla possibilità di abusi e frodi, che potrebbero compromettere l’efficacia dell’incentivo fiscale.

In conclusione, la questione della cedibilità del credito d’imposta è un tema importante per favorire la crescita e l’innovazione delle imprese italiane. Sono necessarie soluzioni che bilancino l’efficacia dell’incentivo fiscale con la necessità di prevenire eventuali abusi o frodi.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante si limita ad affermare di poter fruire dell’agevolazione in esame.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente si osserva che l’istanza di interpello è descritta in maniera generica e non circostanziata; l’Istante, infatti, si limita a dichiarare di essere un non residente e di voler realizzare nella sua casa ubicata in Italia alcuni degli interventi previsti dalla circolare n. 24/E del 2020 usufruendo del superbonus nella modalità della cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Tale circostanza non consente una adeguata valutazione della fattispecie ai fini della compiutezza della risposta, precludendo la possibilità di fornire un puntuale riscontro al quesito posto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Si evidenzia, inoltre, come l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può formare oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Pertanto, di seguito, si forniscono alcune indicazioni di principio aventi carattere generale nel presupposto che il Contribuente sia un soggetto fiscalmente non residente e che, in relazione agli interventi da realizzare sulla sua casa ubicata in Italia, intenda accedere all’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche “Decreto Rilancio“).

La citata norma ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E cui si rinvia per i necessari
approfondimenti.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.

Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio in argomento da parte di soggetti fiscalmente non residenti, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, atteso che ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio tra i destinatari del Superbonus sono individuati «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati“.

Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che in linea generale “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere
utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)“. Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla ripetuta circolare n. 24/E del 2020 restano esclusi dall’accesso al Superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Nel caso di specie, l’Istante, quale proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso al
Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l’Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 60 Data: 28/01/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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