Protocollo: n. 909-1494/2020
Data: 01/12/2020
Ente: Ade
Territorialità: Emilia Romagna
La Società OMISSIS Srl, tramite il legale rappresentante OMISSIS, ha prodotto il seguente
interpello:
“La scrivente S.r.l. “OMISSIS” ha sottoscritto con un condominio in PARMA un contratto di
appalto per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico di cui all’articolo 119 della legge N.
77/2020 (c.d. “Superbonus 110%”); più in particolare, i lavori riguarderanno:
– L’esecuzione di interventi “trainanti”, quali la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione
delle caldaie;
– La sostituzione dei serramenti e degli infissi (finestre, porte-finestre e sistemi oscuranti, nella
fattispecie: serramenti ed avvolgibili in PVC) di ogni singola unità abitativa posta all’interno del
condominio (interventi “trainati”).
Allo stato attuale, il tecnico progettista ed incaricato della Direzione Lavori sta provvedendo alla
verifica della conformità urbanistica sia delle parti comuni dell’edificio, sia delle singole unità
immobiliari (c.d. “appartamenti”) site all’interno del condominio medesimo.
L’articolo 119 – comma 13-ter della legge N. 77/2020 recita: “Al fine di semplificare la
presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli
incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato
legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per
l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi
interventi”.
Il dubbio verte sull’ipotesi in cui – a seguito delle verifiche di conformità urbanistica – si rilevi che
su uno o più appartamenti del condominio NON possa essere asseverato lo stato legittimo”.
La società OMISSIS Srl ha chiesto all’Agenzia delle Entrate un parere su un interpello relativo alla legittimità di avere accesso al “Superbonus 110%” previsto dalla legge N. 77/2020. La società ha sottoscritto un contratto di appalto con un condominio a Parma per l’efficientamento energetico degli edifici condominiali, tra cui la sostituzione dei serramenti e degli infissi di ogni unità abitativa. L’articolo 119, comma 13-ter della legge N. 77/2020 prevede che le asseverazioni dei tecnici abilitati riguardino solo le parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. L’interpello riguarda la possibilità di accedere al Superbonus nel caso in cui, a seguito delle verifiche di conformità urbanistica, non si possa asseverare lo stato legittimo di una o più unità abitative.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per accedere al Superbonus è necessaria un’asseverazione tecnica che dichiari lo “stato legittimo” dell’immobile oggetto degli interventi, ma che l’asseverazione riguarda solo le parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. In questo caso, poiché gli interventi riguardano le parti comuni dell’edificio condominiale, compresi i serramenti e gli infissi, questi ultimi devono essere considerati come “parti comuni” dell’edificio.
In virtù di quanto disposto dal predetto articolo 119 – comma 13-ter della legge N. 77/2020, le
asseverazioni dei tecnici abilitati devono essere riferite esclusivamente alle “parti comuni degli
edifici interessati dai medesimi interventi”: di conseguenza, la presenza di eventuali non-conformità
urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle singole unità abitative (c.d. “appartamenti”) non
precludono l’accesso al “Superbonus 110%” non solo per gli interventi “trainanti” (cappotto termico
e sostituzione di caldaie), ma anche per la sostituzione di serramenti ed infissi (interventi “trainati”):
dal momento che questi ultimi insistono sulle facciate del condominio – ovvero, sulle parti comuni –
devono essere a tutti gli effetti considerati quali “parti comuni” di quest’ultimo”.
L’articolo 51, D.L. 104/2020, convertito con modifiche in L. 126/2020, ha inserito nell’articolo 119
D.L. 34/2020 convertito con modifiche in L. 77/2020 il comma 13-ter, secondo cui “al fine di
semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in
merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di
cui al Dpr 6 giugno 2001 n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono
riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
La fruizione del Superbonus disciplinato dallo stesso articolo 119 è condizionata a un’asseverazione
tecnica che dichiari lo “stato legittimo” dell’immobile oggetto d’intervento. Lo Stato, infatti, non
può accordare agevolazioni per costruzioni che presentano abusi edilizi di entità superiore al 2%. La
novità introdotta dal comma 13-ter, in vigore dal 14 ottobre 2020, consente al tecnico abilitato di
asseverare la regolarità urbanistica degli immobili plurifamiliari con esclusivo riguardo alle parti
comuni, evitando di dover individuare eventuali abusi commessi dai singoli condomini sulle proprie
unità immobiliari.
In ragione di tale norma, a parere di questa Direzione molto chiara, si concorda con la soluzione
prospettata da OMISSIS Srl. In ragione della medesima chiarezza, unita al fatto che non è
ravvisabile un reale interesse alla presentazione dell’interpello da parte di OMISSIS Srl (mero
appaltatore e non titolare dell’interesse alla detrazione, riservata al Condominio), l’interpello è
inammissibile.
Il Capo Ufficio Firma su delega del Direttore Regionale,
Rossella Orlandi Mario Santoro
N° Prot. prot. n. 45077
Territorio Lombardia
Data 01/04/2020
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 68
Territorio Nazionale
Data 01/02/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 88
Territorio Nazionale
Data 08/02/2021
Ente Ade