Protocollo: prot. n.176488
Data: 22/12/2020
Ente: Ade
Territorialità: Lombardia
L’istante rappresenta di essere proprietario di un edificio residenziale
unifamiliare di categoria catastale A/7 relativamente al quale intende
presentare una SCIA alternativa al Permesso di costruire per un intervento
di recupero del sottotetto (senza sopraelevazione del tetto) e manutenzione
straordinaria del fabbricato esistente.
Gli interventi comprenderanno:
a) consolidamento statico e riduzione del rischio sismico;
b) isolamento esterno della facciata a cappotto;
c) sostituzione dei serramenti e delle chiusure oscuranti;
d) apertura di nuove finestre e lucernai al piano sottotetto;
e) installazione di impianto fotovoltaico e del relativo sistema di
accumulo.
L’intervento di cui al punto a) comprenderà, tra l’altro, la demolizione della
copertura esistente, la realizzazione di un cordolo sommitale in
calcestruzzo e la realizzazione di una nuova copertura.
L’intervento di cui al punto b) non sarà omogeneo, in quanto un lato
dell’edificio affaccia direttamente sul passaggio pedonale di un’altra
proprietà, pertanto lo spessore del cappotto su questo lato sarà inferiore
rispetto allo spessore che il cappotto avrà sugli altri lati del fabbricato.
L’intervento di cui al punto c) prevedrà la modifica della sagoma e delle
dimensioni di alcune delle finestre esistenti e la modifica di tutte le
schermature oscuranti.
L’intervento di cui al punto d) riguarderà la realizzazione di nuove aperture
(finestre e lucernari) su pareti esistenti e sulla nuova copertura.
L’intervento di cui al punto e) prevedrà l’installazione di un impianto
fotovoltaico sulla nuova copertura, oltre all’installazione del relativo
sistema di accumulo e sarà realizzato come intervento trainato
dall’intervento di isolamento della facciata.
È intenzione dell’istante beneficiare delle detrazioni fiscali di cui al comma
4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per l’intervento di cui al
punto a), delle detrazioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 119
rispettivamente per gli interventi di cui ai punti b) e c) e delle detrazioni di
cui ai commi 5 e 6 per l’intervento di cui al punto e). Inoltre intende
accedere al Bonus Ristrutturazioni 50 per cento per tutto quanto non ricade
nell’ambito di applicazione del Superbonus.
L’istante formula i seguenti quesiti:
1) per l’intervento di consolidamento statico e riduzione del rischio
sismico chiede se i costi sostenuti per l’isolamento della nuova copertura
possano accedere al Superbonus e, in caso affermativo, se tali costi siano
detraibili ai sensi del comma 1 o del comma 4 dell’articolo 119 del decreto
legge n. 34 del 2020;
2) per l’intervento di isolamento esterno della facciata a cappotto
chiede se la verifica delle trasmittanze di cui all’allegato E del decreto
ministeriale del 6 agosto 2020 (c.d. decreto requisiti) vada condotta per
tutte le strutture della stessa tipologia (strutture opache verticali,
orizzontali o inclinate di copertura, strutture orizzontali di pavimento)
indipendentemente dall’orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia
delle diverse porzioni, così come indicato al punto 3.16 della terza serie di
FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 2018, relative
all’applicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (c.d. decreto
requisiti minimi);
3) per l’intervento di sostituzione dei serramenti chiede se la
sostituzione di finestre esistenti, possa accedere alle detrazioni di cui al
comma 2 del citato articolo 119 anche in caso di modifica della sagoma e/o
della dimensione delle stesse, considerando che tale modifica risulterà da
idoneo titolo edilizio;
4) per l’intervento di sostituzione delle chiusure oscuranti chiede se la
sostituzione delle stesse, contestuale alla sostituzione dei serramenti,
consenta l’accesso alle detrazioni di cui al comma 2 del citato articolo 119
anche nel caso in cui venga modificata la tipologia delle chiusure oscuranti,
nello specifico con dismissione tapparelle e installazione di persiane.
Evidenzia al riguardo che ciò comporterà la dismissione del cassonetto delle
tapparelle, intervento migliorativo dal punto di vista energetico;
5) per l’intervento di apertura nuove finestre e lucernari al piano
sottotetto chiede se le spese relative possano accedere al Bonus
Ristrutturazioni 50 per cento;
6) per l’intervento di installazione di impianto fotovoltaico e del
relativo sistema di accumulo chiede se realizzando l’installazione come
intervento trainato dell’intervento di coibentazione dell’involucro edilizio,
l’impianto fotovoltaico disponga di un autonomo limite di spesa, al pari del
sistema di accumulo, o se le spese relative concorrano al raggiungimento
del limite di spesa di 96.000 euro previsto congiuntamente per gli interventi
di cui al comma 4 dell’articolo 119 e per gli interventi che accedono al Bonus
Ristrutturazioni 50 per cento.
L’interpello riguarda la richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio. In particolare, si chiede se la detrazione del 50% spetti anche per le spese relative all’adeguamento sismico di un edificio, se sia possibile usufruire della detrazione anche in assenza di denuncia di inizio attività (DIA) o di permesso di costruire e se la detrazione si applichi anche alle spese sostenute per l’installazione di un impianto di riscaldamento alimentato da fonti rinnovabili.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è che la detrazione del 50% spetta anche per le spese relative all’adeguamento sismico di un edificio, che la denuncia di inizio attività (DIA) o il permesso di costruire non sono necessari per usufruire della detrazione e che la detrazione si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di un impianto di riscaldamento alimentato da fonti rinnovabili.
In merito al quesito n. 1, l’istante ritiene che i costi sostenuti per
l’isolamento della nuova copertura possano accedere al Superbonus e che
rientrino nelle spese detraibili ai sensi del comma 1, lettera a), del citato
articolo 119.
Relativamente al quesito n. 2, l’istante ritiene che la verifica delle
trasmittanze di cui all’allegato E del decreto Requisiti vada condotta per
tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente
dall’orientamento, dallo spessore e dalla statigrafia delle diverse porzioni,
così come indicato al punto 3.16 delle FAQ del MISE del 2018, relative
all’applicazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2015 (decreto
requisiti minimi).
In merito al quesito n. 3, ritiene che, in caso di modifica della sagoma e/o
della dimensione di finestre esistenti, risultante da idoneo titolo edilizio, le
spese relative alla fornitura e alla posa in opera dei nuovi serramenti
possano accedere alle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 119, in
quanto l’intervento si configura come sostituzione di serramenti esistenti.
Con riferimento al quesito n. 4, l’istante ritiene che la modifica della
tipologia di chiusura oscurante non precluda l’accesso alle detrazioni di cui
al comma 2 dell’articolo 119, in quanto l’intervento si configura come
sostituzione di chiusure oscuranti esistenti.
Relativamente al quesito n. 5, l’istante ritiene che le spese connesse
all’apertura di nuove finestre sulle pareti esistenti e all’apertura di nuovi
lucernari sulla nuova copertura possano accedere al Bonus Ristrutturazioni
50 per cento.
In merito al quesito 6, l’istante ritiene che l’impianto fotovoltaico e il
sistema di accumulo, realizzati come interventi trainati, dispongano di un
autonomo limite di spesa e che pertanto le spese relative non concorrano al
raggiungimento del limite di spesa di 96.000 euro previsto congiuntamente
per gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 119 e per gli interventi che
accedono al Bonus Ristrutturazioni 50 per cento.
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del
110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla
efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd.
Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese
sostenute, è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (cd.ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio,
inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate,
rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio,
mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato
nei successivi commi 9 e 10.
Da ultimo si fa presente, che l’articolo 1, comma 66, lettere a) e f) della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119
del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese
sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta
nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
La successiva lettera m) del citato articolo 1, comma 66, della legge di
bilancio 2021 ha, inoltre, inserito nel medesimo articolo 119 del decreto
Rilancio il comma 8-bis ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022.».
L’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede che
l’efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui al comma 66 “resta
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione
europea”.
Con riferimento alla applicazione del Superbonus, sono stati forniti, prima
dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, chiarimenti con la
circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n.
60/E, e da ultimo con la circolare 22 dicembre n. 30/E, cui si rinvia per
ulteriori approfondimenti.
Sotto il profilo oggettivo, come chiarito dal paragrafo 2 della richiamata
circolare 24 del 2020, tale beneficio spetta a fronte del sostenimento delle
spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi
“trainanti”) nonché a ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai
primi (cd. interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati, tra gli altri, su
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che
trainati).
In merito, nella citata circolare viene evidenziato che per edificio
unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
A tale riguardo, questa Direzione regionale ritiene opportuno precisare che,
ai sensi dell’articolo 119, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020 (come
modificato dapprima dall’articolo 51, comma 3-quater) del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, e poi dall’articolo 1, comma 66, lettera b) della legge 30
dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021):
– per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone
d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino
anche di proprietà non esclusiva (cfr., al riguardo, la circolare del 22
dicembre 2020, n. 30, risposta 3.1.1);
– un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente”
qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di
proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per
il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione
invernale.
Per quanto di interesse, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo
119, il Superbonus spetta per interventi “trainanti”:
– di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non
riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio, con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza definiti
dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente;
– interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16
del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Gli interventi “trainati”, invece, comprendono, tra gli altri:
– tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14
del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), effettuati congiuntamente
agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali
il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale
articolo per ciascun intervento;
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata
congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache
o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
nonché antisismici che danno diritto al Superbonus.
Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità
immobiliari “esistenti” essendo esclusi i lavori realizzati in fase di nuova
costruzione (esclusa la sola ipotesi di installazione di impianti fotovoltaici).
L’agevolazione spetta anche a fronte di opere di demolizione e ricostruzione
inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Nel caso di specie, l’istante rappresenta che intende presentare una
Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di
costruire per un intervento di recupero del sottotetto (senza
sopraelevazione del tetto) e manutenzione straordinaria.
Fermo restando che la corretta qualificazione edilizia e urbanistica degli
interventi realizzati e la loro effettiva riconducibilità tra quelli agevolabili
presuppone degli accertamenti tecnici e delle indagini di ordine fattuale che,
in quanto tali, esulano dalle attribuzioni che la scrivente è titolata a
esercitare in sede di risposta alle istanze di interpello (occorrendo, a tal fine,
far riferimento esclusivamente alle valutazioni delle competenti autorità
comunali e alle relative determinazioni risultanti dalle autorizzazioni e dai
titoli abilitativi da questi all’uopo rilasciati), appare opportuno osservare
che, come chiarito dalla circolare dell’8 luglio 2020, n. 19, a pagina 266,
nell’ipotesi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente ed
ampliamento di una parte dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese
riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque,
una “nuova costruzione”. In tal caso, il contribuente ha l’onere di
mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento
(“ristrutturazione” e “ampliamento”) o, in alternativa, essere in possesso
di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna
tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria
responsabilità, utilizzando dei criteri oggettivi.
Pertanto, nel presupposto che il recupero del sottotetto configuri un
intervento di “ristrutturazione edilizia” e non un intervento di “nuova
costruzione”, questa Direzione regionale ritiene che, nel rispetto di tutte le
ulteriori condizioni e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento
(non oggetto di valutazione in questa sede), l’istante sia legittimato a fruire
della detrazione di cui all’articolo 119, commi 1 e 4, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, per le spese che sosterrà per i prospettati interventi
volti all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico
dell’edificio di sua proprietà eseguiti, purché riferibili alla sola parte
esistente del fabbricato con esclusione di eventuali ampliamenti.
In particolare, si evidenzia che gli interventi di efficientamento energetico,
sia trainanti sia trainati, sono agevolabili se delimitanti gli ambienti
riscaldati dall’esterno o da vani freddi (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19,
pag. 273) e ricorrendo tutti gli ulteriori presupposti.
La circolare n. 30/E del 2020 al paragrafo n. 4.4.3. evidenzia che, come
precisato nella risoluzione n. 60/E del 2020, nel caso in cui sul medesimo
immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di
spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio,
anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente
autonoma e con accesso indipendente, ad esempio, la posa in opera del
cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del
rischio sismico – interventi trainanti – nonché la sostituzione degli infissi e
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di
accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi
trainati – il limite massimo di spesa ammessa al Superbonus sarà costituito
dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non
essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione.
Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente
collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.
Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al quesito n.1, posto che, tra gli interventi di
efficientamento energetico agevolabili ai sensi della lettera a) del comma 1
dell’articolo 119 del decreto Rilancio, sono compresi quelli di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per
cento della sua superficie disperdente lorda e che “gli interventi di
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare
il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente”, essendo quindi possibile l’isolamento termico della copertura a
prescindere dall’esistenza di un sottotetto riscaldato, ricorrendo tali
requisiti, l’intervento descritto di coibentazione del tetto, oltre che delle
facciate, rientra tra quelli di cui alla citata lettera a), del comma 1,
dell’articolo 119.
Relativamente al quesito n. 2, in tema di coibentazione giova richiamare
quanto precisato dall’Enea con il Vademecum coibentazione strutture
opache, aggiornato al 25 gennaio 2021 che, relativamente ai requisiti tecnici
dell’intervento, precisa che i valori di trasmittanza termica iniziali (U)
devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato
E del decreto ministeriale 6 agosto 2020 (…) e i valori di trasmittanza
termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26 giugno 2015
“requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite
riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6 agosto 2020 per interventi
con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Pertanto, stante il richiamato rispetto del decreto requisiti minimi in tema
di verifica dei valori di trasmittanza, la scrivente è dell’avviso che debbano
ritenersi altresì validi i chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni
previste dallo stesso decreto di cui alle FAQ del 2018 rilasciate del Ministero
di Sviluppo economico per cui “la verifica della trasmittanza va condotta per
tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente
dall’orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse
porzioni”.
In merito ai quesiti n. 3 e n. 4 si evidenzia che, relativamente alla
sostituzione degli infissi già esistenti o di schermature solari, come chiarito
dalla circolare n. 30 del 2020, paragrafo 4.4.3, le norme di riferimento
stabiliscono per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a
60.000,00 euro per unità immobiliare, di conseguenza, qualora tali
interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus,
il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per
ciascun intervento è pari a 54.545,00 euro.
In ogni caso, poiché il beneficio in commento è teso ad agevolare gli
interventi da cui si consegua effettivamente un risparmio energetico, non è
sufficiente la semplice sostituzione degli infissi qualora questi siano
originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti
dalla normativa vigente ma è altresì “necessario che, a seguito dei lavori,
tali indici si riducano ulteriormente”.
Peraltro, affinché gli interventi “trainati” siano in concreto agevolabili, è
necessario che gli edifici oggetto dei lavori abbiano determinate
caratteristiche tecniche e, in particolare, che siano dotati di impianti di
riscaldamento funzionanti presenti negli ambienti in cui si realizza
l’intervento agevolabile. Tale condizione è richiesta per tutte le tipologie di
interventi ammessi ai benefici tranne che per l’installazione di collettori
solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, di generatori
alimentati a biomassa e di schermature solari.
Di conseguenza, l’agevolazione Superbonus è circoscritta alla sola
sostituzione di infissi già esistenti, essendo esclusa, oltre all’ampliamento,
anche la realizzazione di nuove aperture con posa di nuovi infissi.
Analogamente, anche la sostituzione delle chiusure oscuranti di cui
all’allegato M al decreto legislativo n. 311 del 2006, montate in modo
solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno,
all’esterno o integrate alla superficie vetrata, ancorché di diversa tipologia,
purché venga conseguito un efficientamento energetico, è ammessa
all’agevolazione del Superbonus con riferimento alle aperture già esistenti e
per la parte non relativa all’ampliamento delle stesse.
Dette nuove aperture, così come l’ampliamento e la posa di nuove chiusure
oscuranti, se necessarie per l’aereazione dei locali e sempreché il recupero
del sottotetto non determini l’esistenza di un’autonoma unità immobiliare,
possono tuttavia fruire della detrazione per interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR.
Al riguardo, si rappresenta che, come previsto dalla circolare n. 19 dell’8
luglio 2020, in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di
natura diversa ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione
straordinaria, il limite di spesa agevolabile (96.000 euro) è unico ed è
riferito all’immobile e ciò in quanto gli interventi antisismici non possono
fruire di un autonomo limite di spesa non costituendo una nuova categoria
di interventi agevolabili (cfr., sul punto, la risoluzione del 29 novembre
2017, n. 147).
Relativamente al quesito n. 6 si evidenzia che con la circolare n. 24/E del
2020 è stato chiarito che il Superbonus si applica alle spese sostenute per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli
edifici come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per la
installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei
predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
– installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure
antisismiche che danno diritto al Superbonus;
– cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le
modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa
per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per
ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
In seguito al parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che
riforma il chiarimento contenuto nella circolare 24 del 2020, il predetto
limite di spesa di 48.000 euro va distintamente, e non cumulativamente,
riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei
sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti che sono ammessi al
Superbonus nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di
accumulo dei predetti sistemi.
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema
di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia
contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. Per quanto detto i limiti di spesa, pari a 48.000 euro ciascuno, per
l’impianto fotovoltaico e di accumulo, quali interventi trainati, sono
autonomi rispetto al limite di spesa di 96.000 euro previsto per l’intervento
antisismico e di ristrutturazione edilizia.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente, così come illustrati nell’istanza di
interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del
contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli
interventi che verranno realizzati e alle normative urbanistiche, nonché alla
qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo
ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
DIRETTORE REGIONALE
Pier Paolo Verna
IL CAPO UFFICIO
Paola Alfieri
N° Prot. Risposta n. 24
Territorio Nazionale
Data 08/01/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 408
Territorio Nazionale
Data 24/10/2020
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 43
Territorio Nazionale
Data 18/01/2021
Ente Ade