Interventi su unità immobiliare funzionalmente indipendente dotata di un ingresso autonomo dall’esterno e indipendente oltre che di un ingresso da scala condominiale, ubicata in un edificio plurifamiliare

Protocollo: n. 910-125/2021

Data: 03/02/2021

Ente: Ade

Territorialità: Marche

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Oggetto

Interpello n. 910-121/2021 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Istanza presentata il 03/02/2021

Quesito

La S ig.ra . ___, residente in Ancona, è proprietaria di un’unità immobiliare funzionalmente indipendente dotata di un ingresso autonomo dall’esterno e indipendente oltre che di un ingresso da scala condominiale, ubicata in un edificio plurifamiliare.
L’istante intende procedere ad interventi riconducibili al Superbonus su tale unità immobiliare.

L’edificio plurifamiliare e composto, come da mappa catastale che si allega, da 5 unità abitative di cu1 ai sub ___ e due garage di cui ai sub ’___

L’unità immobiliare di proprietà dell’istante è identificata al sub 18 ed è, conte sopra specificato, dotata di ingresso autonomo e indipendente al piano terra e ingresso da scala condominiale primo piano ed è dotata inoltre di almeno due impianti autonomi.

Le unità abitative di cui ai sub ‘___ non hanno accesso all a scala condominiale ed hanno un ingresso autonomo indipendente.

L’istante chiede se può fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 1.19 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come unità immobiliare indipendente, ancorché abbia, oltre all’accesso autonomo e indipendente all’unità immobiliare anche un ingresso su scala condominiale.

Nel caso in cui codesta Amministrazione non ritenesse l’unità immobiliare di proprietà del1’istante funzionalmente indipendente, si chiede se il condominio debba essere considerato formato soltanto dai sub___ in quanto, come sopra specificato, i sub ___ non hanno accesso alla scala condominiale cd hanno un ingresso autonomo dall’esterno e indipendente e ognuno di essi è dotato di almeno tre impianti autonomi.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la richiesta di chiarimenti sulla possibilità di costituire un’unità funzionalmente indipendente all’interno di un’azienda, in modo da evitare conflitti di interesse e garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi pubblici. In particolare, si chiede se l’istituzione di tale unità possa comportare un aumento dei costi o se, al contrario, possa portare a una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse. Viene anche richiesto un parere in merito alla possibilità di limitare il numero di incarichi che un soggetto può ricoprire all’interno di un’azienda o di un ente pubblico, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Sig.ra ___ ritiene che il testo contenuto nell’articolo 119 D.L. 34/2020 dispone che l’unità immobiliare situata all’interno di un edificio plurifamiliare si considera funzionalmente indipendente se dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La norma non specifica che l’unità immobiliare, per essere considerata funzionalmente indipendente, debba essere dotata solamente di ingressi autonomi.

L’istante ritiene quindi di poter beneficiare del Superbonus in quanto l’unità immobiliare è da considerarsi indipendente perché dotata di un accesso autonomo dall’esterno, non comune ad altre unità immobiliari, ed è dotata di almeno tre impianti autonomi, a nulla rilevando che sia dotata di un ulteriore accesso su scala condominiale. Nel caso in cui codesta Amministrazione considerasse invece l’unità immobiliare non indipendente, l’istante ritiene di poter procedere con gli interventi relativi al Superbonus a livello condominiale, considerando 11 condominio formato dai soli sub ___, escludendo quindi i sub ___poiché dotati di ingresso autonomo dall’esterno e indipendente.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. sismabonus). Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del D.L. n. 63 del 04/06/20.13, convertito dalla Legge n. 90/20.13. Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del N2@f/‘3a ns sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, inerenti l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale delineato nei successivi commi 9 e 10. Da ultimo si fa presente, che l’articolo 1, comma 66, 1ette1’a a) e f) della Legge n. 178 del 30/12/2020, (legge di bilancio 2021) ha apportato numerose modifiche al suddetto articolo 119 del decreto Rilancio, ampliando tra l’altro lo spettro temporale di spettanza per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; corre l’obbligo di precisare che l’efficacia di tali proroghe “…resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”

Per quanto concerne l’applicazione delle agevolazioni in commento l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le Circolari n.ri 24/2020 e 30/E/202, con la Risoluzione n. 60/E/2020 e il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i decreti del 08/08/2020, documenti a cui si rinvia integralmente per i necessari dovuti approfondimenti.

Detto ciò, la Sig.ra ___ dichiara di essere proprietaria di un’unità immobiliare funzionalmente indipendente dotata di un ingresso autonomo dall’esterno e indipendente oltre che di un ingresso da scala condominiale, ubicata in un edificio plurifamiliare; a tale riguardo l’istante ritiene di poter fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, considerando tale immobile “unità immobiliare indipendente”, ancorché abbia, oltre all’accesso autonomo e indipendente all’unità immobiliare anche un ingresso su scala condominiale.

Per quanto qui di specifico interesse si evidenzia che, ai fini della detrazione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per quanto poi attiene alle “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, la Circolare n. 24/2020 – a pag. 14 – ha precisato che l’individuazione va effettuata verificando la contestuale sussistenza del requisito della ‘indipendenza funzionale’ e dell’accesso autonomo dall’esterno ‘, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Il vigente comma 1-bis del citato articolo 119 D.L. n. 34/2020 stabilisce che “per accesso autonomo dall’esterno di intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva; la medesima disposizione normativa specifica poi che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianti di climatizzazione invernale.

La Circolare n. 30/2020, al punto 3.1.1., ha ulteriormente ribadito che una unità immobiliare ha “eccesso autonomo dall’esterno” quando, ad esempio: – all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; o – all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Pertanto, alla luce del quadro normativo e di prassi sopra delineato, fermo restando che la valutazione, in concreto, della “indipendenza funzionale ” e dell’”accesso autonomo dall’esterno” dell’immobile costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello – questa direzione ritiene che, nel presupposto che l’unità immobiliare di proprietà della Sig.ra ____ ubicata in edificio plurifamiliare è dotata di un accesso autonomo dall’esterno nei termini sopra precisati e dispone di almeno tre impianti autonomi di proprietà esclusiva tra quelli per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello), l’Istante potrà accedere al Superbonus con riferimento all’unità immobiliare di sua proprietà.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nel l’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, se cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Firma su delega della Direttrice regionale,
Ersilia Strumolo
LA CAPO UFFICIO”
Elisa Socci

 

 

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Protocollo: n. 910-125/2021 Data: 03/02/2021 Ente: Ade Territorialità:Marche

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