Superbonus – interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio)

Protocollo: Risposta n. 24

Data: 08/01/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

Scarica il documento originale

Oggetto

Superbonus – interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio)

Quesito

L’Istante fa presente di essere proprietario di un’abitazione unifamiliare ”
funzionalmente indipendente” con accesso esclusivo da via pubblica, sulla quale
intende effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione e con
“ampliamento del volume riscaldato” e contestualmente interventi di efficientamento
energetico (cappotto esterno, pompa di calore e fotovoltaico) sulla porzione di
abitazione esistente che porteranno ad un miglioramento di due classi energetiche
dell’immobile.
L’Istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire per gli interventi
descritti della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020
(decreto rilancio).

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda il Superbonus 110%, una misura introdotta dal Governo Italiano per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, l’interpello si concentra sull’elargizione del bonus per gli ampliamenti volumetrici riscaldati.

Il richiedente chiede se sia possibile usufruire del Superbonus anche per gli ampliamenti volumetrici che non siano completamente riscaldati, ma solo parzialmente, ad esempio per la presenza di vetrate che non isolano termicamente l’ambiente.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nell’interpello, precisa che per poter accedere al Superbonus è necessario che l’ampliamento volumetrico sia interamente riscaldato, ovvero dotato di impianto di riscaldamento autonomo. La presenza di vetrate che non isolano termicamente l’ambiente non preclude l’accesso al bonus, ma è comunque necessario che l’ambiente sia in grado di raggiungere la temperatura minima richiesta dalla normativa.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di poter accedere ai benefici del Superbonus per la
ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento. Lo stesso
ritiene che la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla sola parte
esistente e che le spese relative alla parte impiantistica (a servizio anche della porzione
in ampliamento) andranno ripartite in modo proporzionale.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione, spettante nella misura del
110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047.
Con riferimento all’applicazione del Superbonus, sono stati forniti chiarimenti
con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E,
cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1
del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi “trainanti”), nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”)
indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, realizzati su:
– parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia
“trainati”);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo “trainati”);
– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia “trainanti”, sia
“trainati”);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia “trainanti”, sia “trainati”).
Ai sensi del comma 15-bis del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, le
disposizioni agevolative in commento non si applicano, invece, alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le
unità immobiliari non aperte al pubblico.
Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo
quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come “trainanti o
principali” gli interventi:
– di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o
dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
– di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
– antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:
– tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del
decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), effettuati congiuntamente agli interventi
di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei
limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del
rischio sismico;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di
cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente
agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati
congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata
circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta
se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori
per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini
dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti”
devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le
spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza
dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”
In particolare, relativamente agli interventi prospettati nell’istanza di interpello,
la predetta circolare n. 24/E del 2020 a cui si rinvia, chiarisce che nell’ambito degli
interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica, il Superbonus spetta, ai sensi
del citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto Rilancio, per le spese sostenute
per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Tra le spese
ammissibili al Superbonus rientrano, anche quelle per la coibentazione del tetto, a
condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco
incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli
interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche
congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di
impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Relativamente alle caratteristiche tecniche che i predetti interventi devono avere
ai fini del Superbonus, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, si
rinvia al decreto del Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 agosto 2020.
Nell’ambito degli interventi “trainati”, come sopra riferito, il Superbonus spetta
anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Per
tali interventi, la norma stabilisce che l’applicazione della maggiore aliquota è
subordinata alla:
– condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente, tra
l’altro, ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica che danno diritto al
Superbonus indicati nel comma 1 del citato articolo 119, del decreto Rilancio e
sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche
oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a
condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi;
– cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa con le modalità
di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai
sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Con l’Attestato di prestazione energetica (Ape), di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, deve essere dimostrato che dagli
interventi realizzati derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se
non possibile in quanto, come precisato nella citata circolare n. 24/E del 2020,
l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il
conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi possono essere realizzati, per quanto di interesse nel presente
quesito, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
Con riferimento all’istallazione di impianti fotovoltaici si osserva inoltre che il
predetto articolo 119, comma 5, prevede che «la detrazione di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse
spese non superiore a euro 48.000» e riguarda l’installazione di sistemi solari
fotovoltaici su edifici cosi come definiti «ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a),
b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412». Il citato articolo 16-bis, comma 1 prevede, tra l’altro, alla lettera
d) che tra gli edifici, sui quali può essere installato il sistema solare fotovoltaico vi è
anche l’ «edificio di nuova costruzione».
Ciò considerato, ai fini del Superbonus gli interventi, ad eccezione dell’impianto
fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari “esistenti”, non
essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E in merito agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui al predetto articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che
qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte
esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In
tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le
due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in
possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna
tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero
dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
I richiamati chiarimenti si rendono applicabili anche agli interventi finalizzati
alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico
rilevanti ai fini dell’accesso al Superbonus.
Pertanto, eccetto l’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, che può
essere effettuata anche su edificio di nuova costruzione, nell’ipotesi in cui la
ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento
dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in
quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Con riferimento al caso di specie, pertanto, si ritiene che, nel rispetto di ogni
altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento
degli obiettivi energetici sull’edificio risultante dall’intervento) e ferma restando
l’effettuazione di ogni adempimento previsto, l’Istante possa fruire, con riferimento
agli interventi riconducibili all’efficientamento energetico, delle maggiori agevolazioni
previste dal Superbonus per le spese sostenute relative alla parte esistente con
esclusione, quindi, delle spese riferite all’ampliamento. Con riferimento, invece,
all’installazione dell’impianto fotovoltaico il Superbonus spetta sull’intera spesa
sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, a nulla rilevando che il predetto impianto sia
a servizio anche della parte ampliata.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

Tabella dei Contenuti

Protocollo: Risposta n. 24 Data: 08/01/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

Scarica il documento originale

Interpelli correlati
Superbonus senza Certificato Abitabilità/Agibilità [...]

N° Prot. Risposta n. 167
Territorio Nazionale

Data 10/03/2021
Ente Ade

Interpello n. 956-1242/2021 [...]

N° Prot. n. 956-1242/2021
Territorio Nazionale

Data 13/03/2021
Ente Ade

Superbonus per Villetta a Schiera inserita in un Residence [...]

N° Prot. Risposta n. 9
Territorio Nazionale

Data 05/01/2021
Ente Ade