Protocollo: Risposta n. 500
Data: 27/10/2020
Ente: Ade
Territorialità: Nazionale
L’Istante dichiara di essere iscritto all’AIRE e di essere proprietario di un
immobile in Italia, dove paga i tributi IMU e TARI, ma dove non ha prodotto alcun
reddito, lavorando all’estero.
Il Contribuente rappresenta che nel condominio dove è situato l’immobile si
vorrebbe approvare, in sede di assemblea condominiale, consistenti lavori di
efficientamento energetico, quali la coibentazione esterna e l’installazione della caldaia
condominiale a condensazione ed eventualmente dei pannelli solari e fotovoltaici, nel
rispetto dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previsti dall’articolo 119
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.Ciò posto, l’Istante chiede se per tali lavori
possa accedere alle citate agevolazioni fiscali, considerato che è un soggetto iscritto
all’AIRE e che in Italia non produce reddito.
L’interpello riguarda l’accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un condomino fiscalmente non residente. Il richiedente, proprietario di un immobile in Italia, vuole sapere se può accedere alle agevolazioni fiscali previste per i lavori di efficientamento energetico che si vogliono effettuare nell’edificio in cui si trova la sua unità immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate spiega che il Superbonus spetta per specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze, e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. La detrazione spettante è del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E per approfondimenti.
L’Istante ritiene di poter beneficiare, nell’ambito dei lavori di efficientamento
energetico, per la quota di lavori imputabile ai millesimi di sua proprietà,
dell’agevolazione in questione, optando per un contributo anticipato sotto forma di
sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante.
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha
introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle
spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi
inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari
residenziali.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti
chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E cui si rinvia per i necessari
approfondimenti.
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni
specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure
antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi,
realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia
trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che
sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli
antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi
quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto
Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047.
Ciò premesso, con specifico riguardo alla fattispecie prospettata dal
Contribuente, si rappresenta quanto segue.
Sotto il profilo soggettivo il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio ha
espressamente previsto che le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi
ammessi al Superbonus e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati dai «condomìni».
La citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito in particolare che, in base
all’articolo 119, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto Rilancio “Sono ammessi al
Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle
superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati”.
Al riguardo, il medesimo documento di prassi ha poi precisato che, ai fini
dell’applicazione dell’agevolazione, l’edificio oggetto degli interventi deve essere
costituito in condominio secondo la disciplina civilistica in materia.
Al singolo condomino spetta la detrazione per i lavori effettuati sulle parti
comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri
applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio in argomento
da parte di soggetti fiscalmente non residenti, la citata circolare n. 24/E del 2020 ha
chiarito che, atteso che ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera
b) del decreto Rilancio tra i destinatari del Superbonus sono individuati «le persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione
in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello
Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che in linea generale
trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere
utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione
separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente
detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta
(come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto
Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di
utilizzo ivi previste.
In base a quanto detto, quindi, ad un contribuente residente all’estero,
proprietario di un immobile in Italia all’interno di un condominio quindi, titolare del
relativo reddito fondiario, non è precluso l’accesso al Superbonus. In particolare, in
mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento,
potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste
dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Per i requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente
istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E del 2020 dove sono
illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti
beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati e, in
generale, gli adempimenti a carico degli operatori.Il presente parere viene reso sulla
base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come
illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE
N° Prot. Risposta n. 87
Territorio Nazionale
Data 08/02/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 328
Territorio Nazionale
Data 09/09/2020
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 408
Territorio Nazionale
Data 24/10/2020
Ente Ade