Superbonus – edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Protocollo: Risposta n. 58

Data: 27/01/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Quesito

L’istante è pieno proprietario di una delle due unità immobiliari (ad uso
abitazione) facenti parte di un unico edificio. L’altra unità immobiliare è detenuta
dall’Istante a titolo in nuda proprietà (con usufrutto a favore del padre).
L’Istante intende eseguire sull’intero fabbricato costituito dalle descritte unità
immobiliari “interventi di miglioramento sismico quale rinforzo sulle murature
d’ambito con betoncino armato, realizzazione di una nuova copertura con orditura
portante in legno, realizzazione di opportune sottofondazioni ed altre opere strutturali
che faranno innalzare la classe sismica dell’intero fabbricato di due categorie
strutturali. Inoltre prevede di realizzare cappotto esterno con sostituzione di parte dei
serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico”.
L’Istante chiede se può fruire della detrazione di cui all”articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus) e dell’opzione per la cessione del
credito di imposta ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto.

Riassunto Interpello

L’istante è proprietario di una delle due unità immobiliari e detiene l’altra in nuda proprietà con usufrutto a favore del padre. L’istante intende eseguire interventi di miglioramento sismico e di efficienza energetica sull’intero edificio e chiede se può fruire del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell’opzione per la cessione del credito di imposta ai sensi dell’articolo 121 dello stesso decreto.

L’Agenzia delle Entrate spiega che la detrazione spettante per gli interventi oggetto del Superbonus è ripartita in 5 quote annuali di pari importo e che i soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono optare per la cessione del credito di imposta.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di poter beneficiare insieme al padre (quest’ultimo per l’unità
immobiliare di cui è usufruttuario) del Superbonus e che tali spese possano essere
ripartite al 50 per cento tra i due soggetti con separate fatture intestate singolarmente a
ciascuno di loro. Lo stesso precisa che verranno mantenute distinte le fatture relative
alla riduzione del rischio sismico da quelle riferite al miglioramento dell’efficienza
energetica dell’edificio.
Ritiene, infine, di poter fruire della cessione del credito di imposta ai sensi
dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione, spettante nella misura del
110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate di cui
all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato
sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047.
Da ultimo si fa presente, che l’articolo 1, comma 66, lettera a), n. 1) della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del
decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al
30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
La successiva lett. m) del citato articolo 1, comma 66, della legge di bilancio
2021 ha, inoltre, inserito nel medesimo articolo 119 del decreto Rilancio il comma 8-
bis ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.». Il comma 67, del
citato articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 121 del decreto
Rilancio il comma 7-bis, ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni «si
applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi
individuati dall’articolo 119». L’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio
2021 prevede che l’efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a
72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione
europea».
Con riferimento alla applicazione del Superbonus, sono stati forniti chiarimenti
con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E,
e da ultimo con la circolare 22 dicembre n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori
approfondimenti.
Relativamente ai quesiti posti dall’Istante si fa presente che il Superbonus spetta
a fronte del sostenimento delle spese relative agli interventi finalizzati alla efficienza
energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici previsti nei commi 1 e 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio (cd.
interventi “trainanti”) nonché agli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai
primi, (cd. interventi “trainati”), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo
119, effettuati, tra l’altro, su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia
“trainanti”, sia “trainati”).
Nella citata circolare n. 24/E del 2020, è stato chiarito che tenuto conto della
locuzione utilizzata dal legislatore nell’articolo 119, comma 9, lett.a), del decreto
Rilancio – riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici –
ai fini dell’applicazione del Superbonus l’edificio oggetto degli interventi deve essere
costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117
a 1139 del codice civile; pertanto, il Superbonus non spetta con riferimento ad
interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico
proprietario o comproprietari.
Va, tuttavia, precisato che la lett. n), del citato comma 66 dell’articolo 1 della
legge di bilancio 2021 ha modificato il predetto comma 9, lett. a) dell’articolo 119 del
decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli
interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».
Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l’agevolazione spetta anche se
gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più
unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari. Nel caso di
specie, l’edificio è composto da due unità immobiliari di cui l’Istante è titolare,
rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà. Pertanto, potrà accedere,
nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando
l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente
istanza di interpello) alla agevolazione in esame.
Si segnala inoltre che, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che nel
caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite
massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora,
come prospettato nell’istanza di interpello, siano realizzati “interventi di miglioramento
sismico quale rinforzo sulle murature d’ambito con betoncino armato, realizzazione di
una nuova copertura con orditura portante in legno, realizzazione di opportune
sottofonadazioni ed altre opere strutturali che faranno innalzare la classe sismica
dell’intero fabbricato di due categorie strutturali. Inoltre prevede di realizzare
cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di
una porzione dell’impianto termico” il limite massimo di spesa ammesso al
Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli
interventi a condizione, tuttavia, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite
ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti. A tal
riguardo si rammenta inoltre che, così come chiarito con la circolare n. 30/E del 2020,
la sostituzione dei serramenti, rappresenta un intervento autonomo a fronte dei quali è
possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Pertanto, in base al richiamo contenuto nel comma 2 dell’articolo 119 del decreto
Rilancio al citato articolo 14, il predetto intervento è ammesso al Superbonus, quale
intervento trainato nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del
medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e
sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non
possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
L’importo massimo di detrazione spettante andrà suddiviso tra i soggetti
detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da
ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.
Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non
sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E
del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio
l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi
agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,

assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 58 Data: 27/01/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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