Superbonus – Enti non commerciali – Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 14

Data: 07/01/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – Enti non commerciali – Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

La Parrocchia Istante dichiara di essere un ente non commerciale e di essere
proprietaria di immobili ad uso residenziale di categoria catastale A/2 e, in particolare,
di:
1) due alloggi che costituiscono il fabbricato utilizzati come abitazione dai
religiosi che prestano servizio nella Parrocchia;
2) un alloggio posto all’ultimo piano del fabbricato adibito a scuola dell’infanzia
parrocchiale, utilizzato come abitazione dalle religiose che operano nella scuola stessa,
su cui grava la copertura di tutto il fabbricato che necessita di miglioramento sismico
ed energetico oltre che opere di manutenzione ordinaria.
In merito a tali unità di natura residenziale (di cui ai punti 1 e 2), l’Istante intende
beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura previsti dall’articolo 121
del decreto legge n. 34 del 2020, “in relazione agli interventi rientranti nei requisiti
definiti per il “Superbonus”.
In particolare, con riferimento all’immobile residenziale che ospita la scuola
dell’infanzia parrocchiale (punto 2), intende effettuare anche altri interventi rientranti
in quelli elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 (decreto Rilancio ): “recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti”.
L’istante chiede di conoscere, con riferimento agli interventi sopra richiamati
sugli immobili di cui ai punti 1 e 2, se possa beneficiare del citato articolo 121 del
decreto Rilancio.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda il Superbonus del 110% e la sua applicazione agli enti non commerciali, come ad esempio le scuole o le associazioni. In particolare, si evidenzia come questi enti possano usufruire del bonus per interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia, ma solo se svolgono attività commerciali in misura non prevalente.

L’interpello analizza anche il caso di un’associazione sportiva dilettantistica, la quale non svolge attività commerciali ma ha una propria struttura sportiva da ristrutturare. In questo caso, si chiede se l’associazione possa beneficiare del Superbonus. La risposta è che l’associazione potrebbe usufruire del bonus, ma solo se dimostra di non svolgere attività commerciali in misura prevalente e se la struttura sportiva è utilizzata principalmente per attività sportive amatoriali e non a fini di lucro.

Infine, l’interpello sottolinea l’importanza di rivolgersi a professionisti qualificati per la gestione delle pratiche relative al Superbonus, in quanto la normativa è molto complessa e richiede una valutazione caso per caso.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di poter usufruire delle opzioni previste dall’articolo 121 del
decreto rilancio, ossia di un “contributo sotto forma di sconto in fattura sul
corrispettivo dovuto” o in alternativa, della “cessione del credito di imposta di pari a
ammontare”.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione, spettante nella misura del
110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.
Con riferimento all’applicazione del Superbonus, sono stati forniti chiarimenti
con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E,
cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1
del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi “trainanti”), nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) indicati
nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, realizzati su:
– parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo trainati);
– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Ai sensi del comma 15-bis del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, le
disposizioni agevolative in commento non si applicano, invece, alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le
unità immobiliari non aperte al pubblico.
Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo
quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come “trainanti o
principali” gli interventi:
– di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o
dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
– di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
– antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-
septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “sismabonus”).
Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:
– tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del
decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), effettuati congiuntamente agli interventi
di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei
limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del
rischio sismico;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di
cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente
agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati
congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata
circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta
se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori
per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini
dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti”
devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le
spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza
dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, si rappresenta che nel
comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che
l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale
(APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio
spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e
dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la
necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o
sulle singole unità immobiliari.
Con riferimento al caso di specie, come illustrato, la norma non indica
espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi, i quali,
pertanto, potranno fruire del Superbonus se rientrano anche tra i soggetti di cui alla
lettera d-bis) del citato comma 9. Diversamente, tali enti potranno beneficiare del
Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli
edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di
condomino.
Pertanto, l’Istante non potrà avvalersi delle maggiori detrazioni previste
dall’articolo 119 del decreto Rilancio, relativamente agli immobili posseduti.
Con riferimento alla possibilità di avvalersi delle opzioni disciplinate dal citato
articolo 121 del decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi diversi dal
Superbonus, come chiarito anche dalla circolare n.24\E del 2020, si fa presente che,
l’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per
gli interventi di:
– recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e
b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole
unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione
ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
– efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013
quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle
finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli
edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (
ecobonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
– adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto
legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per
l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla
legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre
2019, n. 160).

Tuttavia, con riferimento agli interventi di cui all’art 16-bis del TUIR, comma 1
lett. a) e b) si osserva che la corrispondente detrazione spetta ai contribuenti
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio
dello Stato, che in base a un titolo valido possiedono o detengono immobili
residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, situati nel territorio
dello Stato. Pertanto, le richiamate disposizioni non si applicano agli enti non
commerciali.
Tali ultimi soggetti possono, invece, accedere alle detrazioni previste per gli
interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013
(ecobonus), antisismici di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del
2013 (sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui
articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui chiarimenti
sono stati forniti con la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, la circolare 14 febbraio 2020,
n. 2/E, la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34/E e circolare n. 31 maggio 2007, n. 36/E a
cui si rinvia.
Ciò considerato, con riferimento al caso di specie, nel presupposto che la
Parrocchia sia in possesso di tutti i requisiti e siano rispettate tutte condizioni previste
per accedere alle agevolazioni sopra richiamate (ad esclusione di quelle riferite agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir che
riguardano, come precisato, i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle
persone fisiche), l’istante potrà beneficiare delle opzioni previste dal comma 2, del
medesimo articolo 121 del decreto Rilancio.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla
qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma
agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione
finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 14 Data: 07/01/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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