Superbonus- Fondazione ONLUS – interventi di recupero del patrimonio edilizio, di adozione di misure antisismiche, di efficienza energetica, di recupero della facciata su edifici di proprietà della Fondazione. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Protocollo: Risposta n. 448/2021

Data: 25/06/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus- Fondazione ONLUS – interventi di recupero del patrimonio edilizio, di adozione di misure antisismiche, di efficienza energetica, di recupero della facciata su edifici di proprietà della Fondazione. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Quesito

La Fondazione istante (nel prosieguo, anche Fondazione), soggetto di diritto
privato iscritto all’anagrafe delle ONLUS, fa presente di essere un ente benefico che ha
come scopo esclusivo lo svolgimento di attività di solidarietà sociale attuata
procurando, per “miti” canoni mensili, case di abitazione ai cittadini in condizioni di
indigenza.
La Fondazione è proprietaria di alloggi che utilizza per le proprie finalità
istituzionali e tali unità immobiliari (ciascuna autonomamente accatastata) sono
comprese in 28 edifici di proprietà della Fondazione.
Ciò premesso, la Fondazione fa presente che intende eseguire interventi di
riqualificazione del proprio patrimonio edilizio, ed in particolare interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma1, lettere a) e
b), del TUIR;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n.
63 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 63
del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge
27 dicembre 2019, n. 160.
L’Istante precisa che più in generale si tratterà di interventi rientranti fra quelli
elencati all’articolo 119, commi 1 e 2, del decreto legge n. 34 del 2020, da eseguirsi
(eventualmente anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 della
medesima norma) con modalità tali da determinare il rispetto delle condizioni di
miglioramento di classe energetica previste dal comma 3.
In sede di documentazione integrativa, viene precisato che la Fondazione è un
ente non commerciale, che gli interventi consisteranno nell’isolamento termico degli
edifici (intervento trainante) ai sensi dell’art. 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del
2020 e nella eventuale sostituzione degli infissi (intervento trainato), ai sensi del
successivo comma 2, e che la gestione degli immobili avviene “secondo i rigidi criteri
di assegnazione tipici degli IACP” e che il patrimonio della Fondazione è destinato a
finalità assistenziali.
La Fondazione chiede, pertanto, di potere accedere al Superbonus, fruendo del
maggior termine di intervento previsto per le IACP, nonostante la stessa “risulta essere
unica proprietaria di edifici composti da più unità immobiliari assegnate ad una
pluralità di conduttori” e gli edifici, oggetto degli interventi, non sono costituiti in
“condominio” secondo la disciplina civilistica prevista.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la possibilità per una fondazione ONLUS di usufruire del superbonus del 110% per la ristrutturazione di un immobile adibito a residenza popolare gestito dall’IACP. In particolare, viene chiesto se la fondazione possa essere considerata “soggetto terzo” ai fini del superbonus e se sia possibile applicare il beneficio fiscale anche al costo delle opere edili effettuate dall’IACP, in quanto ente gestore dell’immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che la fondazione ONLUS può essere considerata “soggetto terzo” ai fini del superbonus, ma che il beneficio fiscale si applica solo ai lavori eseguiti su parti comuni dell’edificio. Inoltre, viene specificato che i costi sostenuti dall’IACP per la ristrutturazione non possono essere oggetto di superbonus.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene applicabili le disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del
decreto Rilancio, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari, posto che
dette unità sono possedute e gestite da un ente che ha natura soggettiva di ONLUS e
che è assimilabile agli IACP, avendo – rispetto a tali ultimi istituti – le medesime
finalità sociali di pubblica utilità. Stante la detta assimilazione soggettiva agli IACP di
cui alla lettera c), comma 9, dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la
Fondazione ritiene che l’agevolazione spetti in relazione alle «spese, documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»
(art. 119, comma 3 bis), beneficiando quindi del maggior termine di intervento rispetto
agli altri soggetti.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di
bilancio 2021), disciplina la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022, stabilita nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di
specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di
impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Per gli interventi effettuati su edifici in condominio e su edifici composti da due
a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, di unico proprietario o in
comproprietà tra più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte
o professione, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

La possibilità di accedere al Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022, ai
sensi dell’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021, resta subordinata
alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, la detrazione è ripartita in
cinque quote annuali di pari importo, mentre per la parte di spesa sostenuta nell’anno
2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che
disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi
quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli
articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto
2013, n. 90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
Come precisato nella predetta circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle
spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica
degli edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd.
interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi
(cd. interventi “trainati”), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119,
effettuati su:
– parti comuni di edifici residenziali in “condominio”(sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo trainati).
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore
della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto
2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare 22
dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di
carattere generale della normativa in esame.
In relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in merito alla
disciplina agevolativa in questione, sono state inoltre pubblicate diverse risposte a
istanze d’interpello consultabili nella pagina dedicata al Superbonus dell’agenzia delle
entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, il comma 9, lettera c),
dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Supebonus si applica anche agli
interventi effettuati «dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica», per i
quali la detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2022. Inoltre, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 119, «per gli interventi effettuati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno
2023»
Al riguardo, si fa presente che l’applicazione della citata disposizione normativa
presuppone, quindi, l’esistenza dei seguenti requisiti:
a) soggettivo, essendo la stessa riservata, tra l’altro, agli Istituti autonomi case
popolari (IACP) comunque denominati;
b) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei
predetti Istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.
Nel caso in esame, detti requisiti non appaiono rispettati. In particolare, come
precisato dallo stesso Istante, “non rientrano tra gli scopi statutari della Fondazione
la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”, nonché “l’acquisizione di
immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica”.
Pertanto, in base a quanto rappresentato dallo stesso Istante, si ritiene che lo
stesso non possa fruire del maggior termine previsto per il Superbonus, per i soggetti
di cui al citato comma 9, lett. c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare 22 dicembre, n.
30/E ha chiarito che nel comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio
viene stabilito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
(OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di
promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383.
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna
limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili,
indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l’esclusione di cui al citato
comma 15-bis dell’articolo 119, e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli
interventi medesimi. Come chiarito dalla circolare 30/E del 2020, non opera neanche
la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla
possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto
tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni. Per le ONLUS, le OdV e le APS il beneficio spetta
indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio.

Pertanto, il Superbonus spetta anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici
composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.
A tal proposito, si precisa che l’individuazione del tetto massimo di spesa
agevolabile va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario
dell’agevolazione, applicando le regole contenute nell’articolo 119, ovvero tenendo
conto della “natura” degli immobili e del “tipo di intervento” da realizzare (circolare n.
30/E del 2020, par. 2.1.1). Pertanto, nel caso di un edificio costituito da diverse unità
distintamente accatastate di proprietà dei suddetti soggetti si applicheranno i limiti di
spesa previsti per gli edifici in condominio, mentre nel caso di edificio unico quelli
previsti per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
La Fondazione istante, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni
previste per accedere al Superbonus (non oggetto di interpello), in quanto ONLUS,
potrà tuttavia fruire del Superbonus entro il termine del 30 giugno 2022, come previsto
per i soggetti che rientrano nella lettera d-bis) del citato comma 9, dell’articolo 119 del
decreto Rilancio ed esercitare le opzioni previste dal comma 2, del medesimo articolo
121 del decreto Rilancio.
A tal riguardo, si fa presente che il Consiglio dei lavori pubblici, con un parere
reso in data 2 febbraio 2021, ha precisato che:
– “Resta fermo … che la disciplina “ordinaria” del sismabonus ex articolo 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus”;
– “Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una modifica al
“Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica
percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo
previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza
indicato all’interno dello stesso articolo 119 non sussisterebbe la possibilità di
scegliere quale agevolazione applicare”.
Infine, anche se non è richiesto dall’Istante, con riferimento agli interventi di cui
all’articolo 16-bis del TUIR, comma 1, lett. a) e b), si osserva che la corrispondente
detrazione spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che in base a un titolo valido
possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative
pertinenze, situati nel territorio dello Stato. Pertanto, le richiamate disposizioni non si
applicano agli enti non commerciali.
Tali ultimi soggetti possono, invece, accedere, nei limiti e nei termini sopra
riportati, alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica di cui
all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (ecobonus), antisismici di cui
all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), nonché di
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 219
e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui chiarimenti sono stati forniti con la
circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, la risoluzione 25
giugno 2020, n. 34/E e circolare n. 31 maggio 2007, n. 36/E a cui si rinvia.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un
giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche,
nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della
norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione
finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 448/2021 Data: 25/06/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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