Protocollo: Risposta n. 64
Data: 28/01/2021
Ente: Ade
Territorialità: Nazionale
La Fondazione istante (nel prosieguo, la Fondazione), iscritta all’anagrafe delle
Onlus, intende eseguire su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda
proprietà e proprietà superficiaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6,
interventi “che abbiano le caratteristiche previste dalle norme in materia di
Superbonus (sia interventi trainanti che trainati)”.
Ciò posto, chiede se può fruire del Superbonus di cui all”articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 e se possa esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del
medesimo decreto.
L’interpello riguarda la possibilità di accedere al Superbonus 110% per un’ONLUS che intende effettuare lavori di ristrutturazione. La risposta chiarisce che l’ONLUS può beneficiare del Superbonus solo se il suo oggetto sociale riguarda l’edilizia e se la ristrutturazione riguarda un immobile strumentale all’attività svolta.
La Fondazione, con riferimento agli interventi da effettuare sugli immobili
posseduti a vario a titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) e
destinati allo svolgimento della propria attività istituzionale, ritiene di potere accedere
al Superbonus, atteso che l’articolo 119, comma 9, lettera d-bis, del decreto legge n. 34
del 2020 non menziona, con riguardo alle Onlus, il “requisito della residenzialità”
come presupposto per la fruizione della detrazione. La stessa ritiene di poter esercitare
le opzioni di cui all’articolo 121 del medesimo decreto
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate di cui
all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato
sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047.
Da ultimo si fa presente, che l’articolo 1, comma 66, lettera a) e f) della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del
decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al
30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il successivo comma 67, della
medesima legge n. 178 del 2020 ha previsto l’inserimento nell’articolo 121 del decreto
Rilancio del comma 7-bis, ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni «si
applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi
individuati dall’articolo 119». L’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio
2021 prevede infine che l’efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui «ai commi
da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea».
Con riferimento alla applicazione del Superbonus, sono stati forniti chiarimenti
con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e
la circolare 22 dicembre n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1
del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi “trainanti”), nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) indicati
nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, realizzati su:
– parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo trainati);
– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Ai sensi del comma 15-bis del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, le
disposizioni agevolative in commento non si applicano, invece, alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le
unità immobiliari non aperte al pubblico.
Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo
quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come “trainanti o
principali” gli interventi:
– di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o
dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
– di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
– antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-
septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “sismabonus”).
Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:
– tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del
decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), effettuati congiuntamente agli interventi
di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei
limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione
contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del
rischio sismico;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di
cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente
agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati
congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata
circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta
se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori
per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini
dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti”
devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le
spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza
dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, la circolare 22 dicembre, n.
30/E ha chiarito che nel comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio
viene stabilito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
(OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di
promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383. Come chiarito dalla n. 24/E del 2020 possono essere eseguiti interventi che danno
diritto al Superbonus anche su un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo
proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie).
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna
limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili,
indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto
degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al
Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Nel caso di specie, la Fondazione intende effettuare interventi “che abbiano le
caratteristiche previste dalle norme in materia di Superbonus (sia interventi trainanti
che trainati)” su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e
proprietà superficiaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6.
Considerato che la Fondazione rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del
citato comma 9 lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio e nel presupposto
che siano rispettate tutte le condizioni previste per accedere all’agevolazione, la stessa
potrà accedere al Superbonus ed esercitare le opzioni previste dal comma 2, del
medesimo articolo 121 del decreto Rilancio.
Per i requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente
istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E del 2020 dove sono
illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l’ambito dei soggetti
beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati e, in
generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla
qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma
agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione
finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
N° Prot. Risposta n. 410/2021
Territorio Nazionale
Data 16/06/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 16
Territorio Nazionale
Data 07/01/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 250
Territorio Nazionale
Data 14/04/2021
Ente Ade