Superbonus – Interventi di riqualificazione energetica su immobile ad uso promiscuo – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 65

Data: 28/01/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – Interventi di riqualificazione energetica su immobile ad uso promiscuo – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

L’Istante dichiara di utilizzare occasionalmente come bed and breakfast a
conduzione familiare l’immobile di proprietà in cui risiede.
Ciò posto, il Contribuente chiede se possa usufruire della detrazione del 110 per
cento (cd. Superbonus) prevista dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (decreto Rilancio) sulle spese che
intende sostenere per la riqualificazione energetica della propria abitazione.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la possibilità di fruire del Superbonus 110% per un immobile ad uso promiscuo (abitazione e attività commerciale). In particolare, si chiede se sia possibile usufruire del bonus per l’intero immobile o solo per la parte adibita ad abitazione. Viene inoltre richiesto se sia necessario distinguere tra i lavori di efficientamento energetico e quelli di ristrutturazione edilizia.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di poter beneficiare del Superbonus, considerate le
caratteristiche dell’attività svolta all’interno dell’immobile in questione.

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha
introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle
spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi
inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari
residenziali.
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici
e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultime citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n.
326047.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 66, lettere a) e f) della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio,
prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e
che, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro
quote annuali di pari importo. Il successivo comma 67, della citata legge n. 178 del
2020 ha previsto l’inserimento nell’articolo 121 del decreto Rilancio del comma 7-bis,
ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni «si applicano anche ai soggetti che
sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119».
L’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede che l’efficacia delle
sopra richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla
definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea».
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti
chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre
2020, n. 60/E e da ultima con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E cui si rinvia per
ulteriori approfondimenti, in particolare, con riferimento ai requisiti di accesso
all’agevolazione non oggetto della presente istanza di interpello.
Come precisato nella predetta circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle
spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e
alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia
trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
Ciò posto, con specifico riguardo alla questione rappresentata dall’Istante,
concernente la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute
per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un immobile
utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in
maniera non abituale dell’attività di Bed and Breakfast, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi del comma 9, lettera b) del citato articolo 119 sono agevolabili gli
interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10».
In base al citato comma 10 tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite
agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità
immobiliari.
Con riguardo all’ambito di applicazione soggettivo del Superbonus, la citata
circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione
del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non
riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli
strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Sulla base di tale documento di prassi il Superbonus spetta alle persone fisiche
che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano
ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e,
dunque, diversi:
– da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
– dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
– dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Tanto premesso, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari
residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione
ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. 19/E dell’8
luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione
edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo 16-bis del TUIR, se gli interventi sono realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della
professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è
ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese
sostenute.
Con la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E è stato chiarito che la detrazione va
ridotta al 50 per cento anche nell’ipotesi specifica di interventi che interessino unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast
(occasionale o abituale).
Tale principio si applica anche qualora sulla unità immobiliare residenziale
adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività commerciale di Bed and
Breakfast (occasionale o abituale) siano realizzati interventi antisismici di cui
all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd.
sismabonus). Ciò in quanto per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del (TUIR), gli
interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis,
del TUIR che deve intendersi quale norma di riferimento generale.
Il principio suesposto si applica inoltre, alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 per interventi antisismici che fruiscono del Superbonus, ai sensi
dell’articolo 119, comma 4 del decreto Rilancio.
Analoga previsione non sussiste nel caso delle spese per interventi di
riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata
dall’articolo 14, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus) o ammessi al
Superbonus ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di
riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”, e stante la sostanziale
simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di
recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisimici), si ritiene che
anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al
Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o
della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione
è ridotta al 50 per cento.
Ne consegue che nel caso prospettato l’Istante, in presenza dei requisiti e delle
condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus in relazione ai
prospettati interventi da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50
per cento delle spese effettivamente sostenute.
Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non
sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E
del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio
l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi
agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 65 Data: 28/01/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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