Superbonus – impianto fotovoltaico con pannelli installati su terreno di pertinenza dell’abitazione – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 171

Data: 10/03/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – impianto fotovoltaico con pannelli installati su terreno di pertinenza dell’abitazione – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Quesito

L’Istante intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un edificio
unifamiliare di sua proprietà rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus
previsto dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Nell’ambito di tali lavori il Contribuente vorrebbe realizzare come intervento
“trainato” un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su
un “terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio” e non sul tetto
dell’edificio oggetto degli interventi trainanti.
Al riguardo, l’Istante evidenzia che solo il campo fotovoltaico (pannelli) sarà
installato a terra, mentre il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli
accumuli saranno posizionati nell’edificio al servizio dell’abitazione stessa, essendo il
POD di riferimento quello originario dell’abitazione.
Ciò posto, l’Istante chiede se per il prospettato intervento possa accedere al
Superbonus 110 per cento.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la possibilità di usufruire del Superbonus per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un immobile, con la richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della detrazione fiscale.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di poter fruire del Superbonus in quanto l’impianto fotovoltaico
posizionato a terra è posto a servizio dell’abitazione oggetto di riqualificazione
energetica.

 

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha
introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle
spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi
inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari
residenziali.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici
e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultime citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n.
326047.
Da ultimo si fa presente, che l’articolo 1, comma 66, lettere a) e f) della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del
decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al
30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
La successiva lettera m) del citato articolo 1, comma 66, della legge di bilancio
2021 ha, inoltre, inserito nel medesimo articolo 119 del decreto Rilancio il comma 8-
bis ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022». Il comma 67, del citato
articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 121 del decreto Rilancio
il comma 7-bis, ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni «si applicano anche
ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati
dall’articolo 119». L’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede
che l’efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a 72 resta
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea
».
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in
vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8
agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e da ultimo con la
circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, in
particolare, con riferimento ai requisiti di accesso all’agevolazione non oggetto della
presente istanza di interpello.
Come precisato nella predetta circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle
spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e
alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia
trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
Da ultimo, l’articolo 1, comma 66, lettera n) della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio,
prevedendo al comma 9, lettera a), che il Superbonus si applica agli interventi
effettuati «(…) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».
Ciò posto, con specifico riferimento alla questione rappresentata dall’Istante,
concernente la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese che
sosterrà per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma
posizionato a terra non sul tetto dell’edificio, si rappresenta quanto segue.
Con la circolare n. 24/E del 2020 è stato chiarito che il Superbonus si applica alle
spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica sugli edifici come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per la
installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti
impianti solari fotovoltaici agevolati.
L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
– installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti
di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al
Superbonus;
– cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità
di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai
sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o
successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici
ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e,
comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei
predetti sistemi.
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di
accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia
contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Con la citata circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito, inoltre, che l’installazione
di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un
edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio
medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e
con accesso autonomo dall’esterno.
Il medesimo documento di prassi ha precisato che ai fini del Superbonus
l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei
predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso
in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio,
ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
Successivamente con la modifica del comma 5 dell’articolo 119 del decreto
Rilancio, recata dall’articolo 1, comma 66, lettera i) della citata legge di bilancio 2021,
è stato prevista la possibilità di beneficiare del Superbonus per l’installazione degli
impianti solari fotovoltatici su strutture pertinenziali agli edifici.
Sulla base della normativa e della prassi illustrate, nel rispetto dei requisiti e
delle condizioni normativamente previste, all’Istante non è precluso l’accesso al
Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l’installazione di impianti solari
fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di
riqualificazione energetica.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla
qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma
agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione
finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 171 Data: 10/03/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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