Superbonus – Intervento di installazione e posa in opera di una piattaforma – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 455/2021

Data: 05/07/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – Intervento di installazione e posa in opera di una piattaforma – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

L’Istante fa presente che il coniuge è proprietaria di una unità immobiliare,
facente parte di un edificio composto da quattro unità catastali a destinazione
residenziale oltre ad accessori (cantine e garage). Lo stesso, inoltre
precisa che, “è intenzione dei condomini eseguire interventi di miglioramento
energetico del condominio con l’esecuzione della coibentazione termica delle pareti,
che determina il miglioramento di classi energetiche dell’edificio, come stabilito dalla
valutazione energetica eseguita. L’Istante, precisa inoltre che, alcuni condomini hanno
intenzione di realizzare un nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto
della vigente norma sul superamento delle barriere architettoniche”.
Ciò considerato l’Istante chiede ” se la realizzazione del nuovo elevatore, possa
usufruire della detrazione fiscale del 110% se almeno uno dei proprietari, o degli
inquilini, presenti nel condominio abbiano un età superiore ai 65 anni.
In caso contrario, cioè se la detrazione spetta esclusivamente ai soggetti che
hanno un’età superiore ai 65 anni, si chiede se la data del compimento del
sessantacinquesimo anno di età debba essere antecedente alla data del pagamento
della fattura e comunque entro il 30.06.2022, oppure risulti necessario il compimento
di tale età alla data di presentazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione
dell’ascensore”.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la possibilità di fruire del superbonus del 110% per i lavori di installazione e posa di una piattaforma elevatrice in un condominio.

Il richiedente chiede se tali lavori possono essere considerati ammissibili per la detrazione fiscale del superbonus del 110%, e in caso affermativo, quali sono le modalità per usufruire del bonus.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che i lavori di installazione e posa di una piattaforma elevatrice in un condominio rientrano tra gli interventi ammissibili per il superbonus del 110%. Tuttavia, è necessario che tali interventi siano finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, e che siano realizzati con la prescrizione medica di un professionista sanitario.

Inoltre, la risposta dell’Agenzia delle Entrate specifica che i condomini possono usufruire del bonus tramite la cessione del credito fiscale a terzi, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto acquirente del credito, in cui viene attestata l’avvenuta effettuazione dei lavori e il pagamento della relativa fattura.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che la detrazione possa essere usufruita da tutti i condomini che
parteciperanno alla spesa indipendentemente dall’età dei singoli condomini,
proprietari o conduttori, purché almeno uno dei soggetti abbia un’età superiore ai 65
anni e che tale età debba essere conseguita all’atto del primo pagamento eseguito da
portare in detrazione.”

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”),
dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021), nonché, da ultimo, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6
maggio 2021, n. 59 (in corso di conversione) e dall’articolo 33, comma 1, del
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (anch’esso in corso di conversione),, disciplina la
detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a
fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa
l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d.
“ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli
14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito
soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e
10.L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, come modificato dalla legge di
bilancio 2021, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e
2022, spese rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i
contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, la possibilità di fruire
dell’agevolazione fiscale in una delle predette modalità alternative alla detrazione, per
le spese sostenute, vale anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli
antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nonché per
gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici, di installazione di
impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047/2020, 22 febbraio 2021, prot. 51374/2021. Gli adempimenti ivi previsti
sono stati prorogati al 15 aprile 2021 dal provvedimento prot. n. 83933/2021 del 30
marzo 2021.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore
della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell’8 agosto
2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del
22 dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di
carattere generale della normativa in esame. In relazione alle questioni interpretative
poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte
a istanze d’interpello
consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia
delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
Con riferimento al quesito rappresento, concernente la possibilità di beneficiare
dell’agevolazione Superbonus, relativamente all’intervento di installazione e posa in
opera di una piattaforma elevatrice (intervento trainato),
da parte di tutti i condomini che partecipano alla spesa e, dunque, non solo da
parte quelli di età superiore a 65 anni, si osserva quanto segue.
L’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge di bilancio n. 178 del 2020,
ha modificato il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, includendo tra gli
interventi “trainati” anche gli «interventi previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni».
Si tratta, in particolare, degli interventi «finalizzati alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed
esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Nella
Circolare n. 19/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che le opere volte
all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti
comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di
lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici
(servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di
scale ed ascensori,
l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di
piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).
Per essere agevolati, gli interventi in argomento devono presentare le
caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236
(legge di settore).
Come chiarito in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839
del 29 aprile 2021 la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età
superiore a sessantacinque anni» è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione
del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, la
detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le
spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla
specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere
architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio
oggetto degli interventi. La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento
presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla
sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o
nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus, stante
l’esplicito richiamo nell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, agli interventi di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.
Va tuttavia rilevato che, la maggiore aliquota si applica solo se gli
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, sopra elencati, in quanto
interventi “trainati”, siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”
di risparmio energetico di cui al comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, tale condizione si
considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati”, sono
ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine
dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini
dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti”
devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le
spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza
dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Per completezza si rammenta che, per ciò che concerne il massimale di spesa
ammesso alla detrazione, come chiarito in risposta all’interrogazione in Commissione
Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, per le spese sostenute per gli interventi
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui al citato articolo 16-
bis, comma 1, lettera e), del Tuir, l’ammontare massimo di spesa ammesso al
Superbonus è attualmente pari ad euro 96.000.
Resta inteso che la detrazione spetta nella misura del 110 per cento
calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 96.000 e, dunque, pari a una
detrazione complessivamente non superiore a euro 105.600.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, nel rispetto di ogni altra condizione
richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza
di interpello, si ritiene che le spese che il condominio sostiene per gli interventi di
installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti con
ridotta capacità motoria, siano ammesse al Superbonus. Il singolo condòmino e non
solo i condomini di età superiore ai 65 anni usufruisce della detrazione per i lavori, in
ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli
1123 e seguenti del codice civile.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura
ovvero cedere a terzi il credito derivante dagli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche, si osserva che come chiarito nella citata risposta all’interrogazione in
Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, “per gli interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità, di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Tuir), in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata
l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato
dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito
corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000
euro.” Ne consegue che l’Istante potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione, per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione sia per
gli interventi di efficientamento energetico, sia per quelli di abbattimento delle barriere
architettoniche.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un
giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle
normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese
sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione
finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 455/2021 Data: 05/07/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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