Superbonus – interventi antisismici attuati mediante demolizione di tre unità immobiliari non residenziali e ricostruzione di due unità abitative unifamiliari – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 210

Data: 25/03/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – interventi antisismici attuati mediante demolizione di tre unità immobiliari non residenziali e ricostruzione di due unità abitative unifamiliari – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

L’Istante intende realizzare lavori di demolizione e ricostruzione dei seguenti 3
immobili ubicati su un fondo di sua proprietà e di riduzione del rischio sismico:
– uno classificato come unità collabente (categoria F/2);
– uno classificato come deposito agricolo (categoria C/2);
– uno adibito a stalla (categoria C/6).
Con la documentazione integrativa ha precisato che gli immobili di categoria C/2
e C/6 costituiscono pertinenze dell’unità abitativa nella quale risiede (non oggetto di
intervento).
Il Contribuente segnala che intende mutare la destinazione dei menzionati 3
fabbricati, in modo che dopo la ricostruzione risultino 2 fabbricati con destinazione
abitativa (due unità unifamiliari), realizzati nel medesimo fondo ma con una moderata
traslazione dell’area di sedime. L’Istante evidenzia che:
– i fabbricati al termine dei lavori avranno diversa sagoma e volumetria;
– la cubatura preesistente sarà maggiorata entro il limite del 35 per cento ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 19 del 2009;
l’intervento prevede il miglioramento di almeno 2 classi di rischio di sismico;
– l’intervento prevede la successiva installazione di impianti fotovoltaici e di
accumulo su ciascuno degli edifici, nonché di colonnine elettriche (interventi trainati).
Ciò posto, il Contribuente chiede se per i prospettati interventi possa accedere al
Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda il Superbonus del 110%, un’iniziativa introdotta dal Decreto Rilancio 2020 per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico.

In particolare, l’interpello si concentra sugli interventi antisismici relativi alle categorie C/2 e C/6, che riguardano rispettivamente gli edifici ad uso residenziale e quelli ad uso produttivo.

Viene chiesto se, per poter beneficiare del Superbonus del 110%, sia necessario effettuare interventi di consolidamento strutturale degli edifici, oppure se siano ammessi anche interventi di miglioramento sismico che non prevedano il consolidamento strutturale.

L’interpello richiede inoltre chiarimenti riguardo alla documentazione necessaria per poter usufruire del Superbonus, in particolare per quanto riguarda la presentazione dei documenti relativi alla sicurezza sismica degli edifici.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che gli interventi prospettati possano beneficiare del Superbonus
previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, in quanto con la modifica
normativa Prevista dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n. 120, che ha modificato l’articolo 3,
comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato ampliato il novero delle
ipotesi di ristrutturazione edilizia, includendo anche le ipotesi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento di volumetria.
L’Istante ritiene, inoltre, che nel caso prospettato il limite di spesa per gli
interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3), mentre per
l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 96.000 euro (euro 48.000 per le 2
unità immobiliari risultanti alla fine dei lavori). A questo riguardo l’Istante evidenzia
che la norma non pone limiti quantitativi in termini di kw installabili.
Anche per gli impianti di accumulo l’Istante ritiene agevolabili spese per 96.000
euro (euro 48.000 per le 2 unità immobiliari risultanti alla fine dei lavori), precisando
che la norma non pone limiti quantitativi in termini di kwh di accumulo installabili.
Infine, per le colonnine di ricarica per veicoli elettrici lo stesso evidenzia un
limite pari a 6.000 euro (euro 3.000 per le 2 unità immobiliari risultanti alla fine dei lavori).

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha
introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle
spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi
inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari
residenziali.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici
e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultime citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n.
326047.
Da ultimo si fa presente, che l’articolo 1, comma 66, lettere a) e f) della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del
decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al
30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
La successiva lettera m) del citato articolo 1, comma 66, della legge di bilancio
2021 ha, inoltre, inserito nel medesimo articolo 119 del decreto Rilancio il comma 8-
bis ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022». Il comma 67, del citato
articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 121 del decreto Rilancio
il comma 7-bis, ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni «si applicano anche
ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati
dall’articolo 119». L’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede
che l’efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a 72 resta
subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea
».
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in
vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8
agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e da ultimo con la
circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, in
particolare, con riferimento ai requisiti di accesso all’agevolazione non oggetto della
presente istanza di interpello.
Come precisato nella predetta circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle
spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e
alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” nonché di edifici
costituiti da due a quattro unità distintamente accatastate di un unico proprietario o in
comproprietà tra più persone fisiche (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
Ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta in
particolare, a fronte del sostenimento delle spese per la messa in sicurezza statica delle
parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-
bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus),
indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio (cd. interventi
“trainanti”).
L’aliquota del 110 per cento, si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
30 giugno 2022 e su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per
unità immobiliare per ciascun anno.
Il Superbonus spetta, inoltre, a fronte di ulteriori interventi (cd. interventi
rainati”), come indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 119, realizzati
congiuntamente agli interventi antisismici “trainanti”.
Si tratta nello specifico:
– dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro
2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
– dell’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
Con riferimento agli interventi trainati di installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63 del
2013, si osserva che tali interventi sono ammessi al Superbonus solo se effettuati
congiuntamente con gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 del
citato articolo 119 del decreto Rilancio.
In merito alle ipotesi di opere effettuate tramite “demolizione e ricostruzione”, la
citata circolare n. 24/E del 2020, nel chiarire l’ambito di applicazione oggettivo del
Superbonus, ha precisato che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi
realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ”
ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”.
Ai sensi della predetta lettera d) dell’articolo 3, come modificato dal decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, «
nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per
l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione
urbana».
A seguito della modifica normativa intervenuta, per gli aspetti di interesse
rilevanti in questa sede, dunque, gli interventi di demolizione e ricostruzione, nei
termini sopra precisati, sono ricompresi nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del
d.P.R. n. 380 del 2001.
Al riguardo, si ricorda che detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al
Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche,
e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il
contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Per quanto riguarda la possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi
antisismici realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale
F/2 (“unità collabenti”), si rileva che nella citata circolare n. 30/E del 2020 è stato
chiarito che, stante il richiamo contenuto nell’articolo 119 alle disposizioni di cui ai
citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, il Superbonus spetta anche per
le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria
catastale F/2 (“unità collabenti”), a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori
l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili
residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Ciò in quanto, pur
trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e
non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti,
trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall’articolo
16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, dunque, sono ammessi al Superbonus,
anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli
stessi saranno destinati ad abitazione.
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione
d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e
siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
A fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi
comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili
di un’unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto
all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei
lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette
detrazioni. Il medesimo criterio va applicato anche ai fini del Superbonus.
Nel caso di specie, l’Istante intende realizzare interventi di riduzione di rischio
sismico mediante demolizione e ricostruzione, di tre unità immobiliari di cui una
collabente (F/2), una di categoria C/2 e una di categoria C/6 al fine di realizzare unità
immobiliari residenziali con diversa sagoma e volumetria (in particolare, la cubatura
preesistente sarà maggiorata entro il limite del 35 per cento). Inoltre è previsto una
modifica parziale del sedime.
Al riguardo, si fa presente che la qualificazione degli interventi prospettati in
istanza tra gli “Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione” per i quali
l’articolo 5 della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19, consente
l’aumento della volumetria esistente, entro il limite del 35 per cento, comportando una
analisi di natura tecnica non fiscale, esula dalle prerogative esercitabili in sede di
interpello.
Sotto il profilo fiscale, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni e
degli adempimenti normativamente previsti, l’Istante possa fruire del Superbonus in
relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché
nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consiste in un
intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di
nuova costruzione nonché risulti il cambio d’uso degli immobili in “residenziale”.
Con riferimento agli interventi trainati, come chiarito dalla citata circolare n.
24/E del 2020, l’Istante potrà fruire del Superbonus solo per l’istallazione di impianti
solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo
ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli
impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile, l’Istante dovrà considerare il
numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori e, pertanto, nel
caso prospettato il limite di spesa:
– per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3);
– per l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000
per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico;
– per l’istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per
3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo
del sistema.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 210 Data: 25/03/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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