Protocollo: Risposta n. 17
Data: 07/01/2021
Ente: Ade
Territorialità: Nazionale
L’Istante fa presente che intende effettuare un intervento su alcuni immobili di
proprietà in zona sismica 3S, comportanti un miglioramento sismico minimo di due
classi.
Gli immobili oggetto dell’intervento sono: un’unità accatastata alla categoria
catastale C/2 (pertinenza di un’abitazione categoria catastale A/3) ed un fabbricato
collabente accatastato come F/2.
L’intervento che intende effettuare consiste nella demolizione e ricostruzione
dell’unità C/2 e parte dell’unità F/2, al fine di realizzare un unico immobile di categoria
A/3 (con volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima
degli interventi).
L’istante chiede se possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 119
del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. “Superbonus”) per gli interventi antisismici sugli
immobili di categoria C/2 ed F/2.
L’interpello riguarda il superbonus del 110%, che prevede incentivi fiscali per interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici. In particolare, l’interpello chiede chiarimenti riguardo la possibilità di accedere al superbonus per interventi antisismici di categoria C2 e F2, ovvero interventi di miglioramento della classe sismica degli edifici già esistenti.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile accedere al superbonus per questi interventi, purché siano eseguiti da imprese abilitate e siano rispettati determinati requisiti tecnici e normativi.
L’istante ritiene che le opere di demolizione e ricostruzione con volumetria
inferiore a quella degli immobili di partenza siano da considerarsi opere di
conservazione del patrimonio edilizio esistente. Ritiene, quindi, che l’intervento
descritto con la creazione di un’unità di tipo residenziale, possa fruire del “Superbonus
” del decreto rilancio, su un importo pari ad euro 96.000,00, con riferimento ad
entrambi gli immobili.
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione, spettante nella misura del
110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047.
Con riferimento all’ applicazione del Superbonus, sono stati forniti chiarimenti
con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E,
cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1
del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi “trainanti”), nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”)
indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, realizzati su:
– parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo trainati);
– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Ai sensi del comma 15-bis del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, le
disposizioni agevolative in commento non si applicano, invece, alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le
unità immobiliari non aperte al pubblico.
Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo
quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come “trainanti o
principali” gli interventi:
– di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o
dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
– di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
– antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-
septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:
– le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati
nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di
detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di
cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Riguardo all’ammissione al Superbonus per tali interventi la citata circolare
n.24/E del 2020 ha precisato che la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi
sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di
isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
elencati nel paragrafo 2.1.
In merito alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati
su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità
collabenti”), si rileva che il comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio
espressamente dispone l’incremento al 110 per cento della detrazione di cui all’articolo
14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati. Analoga previsione è
contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del
quale «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto
2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento perle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021».
Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che
tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su
immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur
trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e
non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti,
trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del decreto legge n. 34
del 2020 agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i principi sopra
enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus.
Per completezza si osserva inoltre che per beneficiare del Superbonus in
relazione ad interventi antisismici su un fabbricato diruto l’immobile oggetto degli
interventi deve risultare classificato come “unità collabente” e, dunque, iscritto nel
Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve inoltre,
risultare che l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio.
In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall’articolo
16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, sono ammessi al Superbonus, anche le spese
sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno
destinati ad abitazione.
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione
d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e
siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
A fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi
comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili
di un’unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto
all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei
lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette
detrazioni. Il medesimo criterio va applicato anche ai fini del Superbonus.
Ai fini della verifica dei limiti di spesa, occorre considerare il numero delle unita
immobiliari censite nel Catasto Fabbricati all’inizio dei lavori. In particolare, nel caso
di interventi di cui al comma 4 dell’articolo 119, ai fini del Superbonus, la spesa
ammissibile è di euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari censite nel Catasto
Fabbricati all’inizio dei lavori.
In particolare, la predetta circolare n. 24/E precisa che l’agevolazione spetta
anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione
inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Al riguardo si precisa che a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 10,
comma 1, lettera b, n. 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto
“Semplificazione”) rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi
di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti
dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana».
Sul punto, la relazione illustrativa al decreto evidenzia che «gli interventi di
ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l’edificio da riedificare presenti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e ipologiche differenti
rispetto a quello originario. Inoltre, allo scopo di coordinare l’attuale definizione
della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline
incidenti sull’attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli
incrementi volumetrici necessari, oltre che per l’adeguamento alla normativa
antisismica (già previsto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001), anche
per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti
tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei
soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione
urbana. È evidente l’obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di
rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e
ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione
soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto,
onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)».
A seguito della modifica normativa intervenuta, per gli aspetti di interesse
rilevanti in questa sede, dunque, gli interventi di demolizione e ricostruzione, nei
termini sopra precisati, sono ricompresi nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del
d.P.R. n. 380 del 2001.
Al riguardo, si ricorda che detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al
Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche,
e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il
contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Con riferimento al quesito posto dall’Istante in ordine alla possibilità di fruire del
Superbonus anche nel caso in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione sia
realizzato su immobili accatastati C/2 e parte dell’unità F/2, che solo al termine dei
lavori diverrà edificio residenziale di categoria A/3, si fa presente quanto segue.
Laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di
ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380
del 2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati
interventi antisismici rientranti nel Superbonus su immobili esistenti, iscritti nel
Catasto Fabbricati (C/2 e F/2), l’Istante potrà fruire delle citate agevolazioni, nel
rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando
l’effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente
istanza di interpello).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
N° Prot. Risposta n. 247
Territorio Nazionale
Data 14/04/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 397/2021
Territorio Nazionale
Data 09/06/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 171
Territorio Nazionale
Data 10/03/2021
Ente Ade