Superbonus – Interventi antisismici e di riqualificazione energetica mediante demolizione di due edifici unifamiliari e ricostruzione di un unico edificio composto da due unità immobiliari – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 423/2021

Data:

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – Interventi antisismici e di riqualificazione energetica mediante demolizione di due edifici unifamiliari e ricostruzione di un unico edificio composto da due unità immobiliari – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

L’Istante dichiara di essere proprietario di due distinti fabbricati residenziali posti
nelle vicinanze e ubicati in zona sismica 2, ciascuno avente una unità immobiliare di
categoria catastale A/2 e ingresso autonomo.
Il Contribuente evidenzia che solo uno dei due edifici è dotato di impianto di
riscaldamento e di allacci gas, idrici ed elettrici.
L’Istante rappresenta che è in corso di realizzazione un intervento di demolizione
e ricostruzione per adeguamento sismico e riqualificazione energetica dei due edifici
senza che sia rispettata la sagoma, il sedime originario e con un incremento
volumetrico, ricostruendo un unico edificio composto da due unità immobiliari (una al
piano terreno e l’altra al primo piano).
Al riguardo, il Contribuente fa presente che per tale intervento, consentito dalle
disposizioni normative urbanistiche e dagli strumenti urbanistici comunali e incluso tra
gli interventi di rigenerazione urbana ed adeguamento sismico, è già stata approvata la
“SCIA alternativa al permesso di costruire” e che i lavori sono iniziati a dicembre
2020, rispettando tutti i requisiti previsti al fine del recupero del patrimonio edilizio
esistente.
Dalla documentazione integrativa prodotta il 19 aprile 2021 risulta che:
– ciascun edificio oggetto di demolizione è costituito da una unità immobiliare e
solo uno di essi è riscaldato;
– l’Istante intende beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus) per gli interventi antisismici e per le
spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica da realizzare
sull’edificio dotato di impianto di riscaldamento, che sarà spostato di sedime e
collocato al 1° piano del nuovo edificio;
– a conclusione dei lavori le due unità immobiliari avranno categoria catastale
A/2.
Ciò posto, tenuto conto della nuova definizione di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001, l’Istante, chiede:
1) se possa beneficiare del Superbonus per le spese inerenti gli interventi di
efficientamento energetico per il solo edificio dotato di impianto di riscaldamento
anche in relazione alla parte ampliata. In particolare, chiede di conoscere se il costo
delle finestre comprese di infissi (che dopo la ricostruzione saranno quasi raddoppiati
per quanto riguarda le dimensioni in mq), quale intervento trainato da quello di
isolamento termico dell’intero edificio e da quello di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernali esistenti, comprenda anche la parte ampliata in quanto non
considerata come nuova costruzione, o solo quello degli infissi che sostituiscono quelli
esistenti;
2) in caso affermativo, quali sono le modalità di compilazione del punto 1.2.2
“sostituzione degli infissi” degli interventi trainati dell’Allegato 2 e/o Allegato 1 del
“Decreto Asseverazioni” considerato che sussiste la sola possibilità di indicare la
superficie in mq di ogni singolo infisso sostituito con trasmittanza ante e post
intervento. Al riguardo, chiede se compilando solo la voce “superficie” e “trasmittanza
post”, il sistema faccia procedere nella compilazione.

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del Superbonus 110% per interventi di demolizione e ricostruzione di immobili in zone sismiche ad alta pericolosità. In particolare, si chiede se sia possibile beneficiare della detrazione fiscale per l’intero importo dei lavori, compresa la demolizione dell’edificio preesistente. Viene anche chiesto se sia necessario ottenere una nuova concessione edilizia per la ricostruzione dell’edificio dopo la demolizione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di potere usufruire del Superbonus 110 per cento (sempre
rispettando tutta la normativa e documentazione necessaria) relativamente agli
interventi antisismici per entrambe le unità immobiliari, nonché a quelli energetici (
super-ecobonus) per una sola unità dotata di impianto di riscaldamento, sia per la parte
corrispondente a quella demolita e ricostruita che per la parte ampliata.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”),
dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio
2021), nonché, da ultimo, sia dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio
2021, n. 59 (in corso di conversione) che dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge
31 maggio 2021, n. 77 (anch’esso in corso di conversione), disciplina la detrazione,
nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di
specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di
impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici (c.d. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ”
ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli
14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito
soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e
10.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore
della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell’8 agosto
2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del
22 dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di
carattere generale della normativa in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in
materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello
consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle
Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
Ciò posto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, riguardante la
possibilità per l’Istante di beneficiare del Superbonus in relazione alle spese sostenute
per interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare mediante
demolizione di due edifici, ciascuno dei quali composto da una unità abitativa avente
categoria catastale A/2, e successiva ricostruzione di un edificio con due unità
immobiliari di categoria catastale A/2 (una al piano terreno e l’altra al primo piano),
senza che sia rispettata la sagoma, il sedime originario e con un incremento
volumetrico, si rappresenta quanto segue.
La circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito, in relazione agli interventi “trainati” di
efficientamento energetico, che il Superbonus spetta a condizione che gli edifici
oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare,
siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si
realizza l’intervento agevolabile.
Nell’ambito degli interventi “trainanti”, il Superbonus spetta, infine, ai sensi del
citato comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, a fronte del
sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti
strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai
commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 (cd.
sismabonus). Si tratta, in particolare, degli interventi indicati nell’articolo 16-bis
,comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su edifici ubicati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. Ai sensi del richiamato articolo 16-bis
,comma 1, lettera i), del TUIR gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli relativi
all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per
la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente. Per effetto del predetto richiamo, anche
per gli interventi ammessi al sismabonus – che non costituiscono una nuova categoria
di interventi agevolabili – il citato articolo 16-bis del TUIR costituisce la disciplina
generale di riferimento.
Ai sensi del comma 15-bis del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, le
disposizioni agevolative in commento non si applicano alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 nonché alla categoria catastale A/9 per le
unità immobiliari “non aperte al pubblico”.
In merito alle ipotesi di opere effettuate tramite “demolizione e ricostruzione”, la
citata circolare n. 24/E del 2020 «spetta anche a fronte di interventi realizzati
mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”».
Al riguardo, si ricorda che detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al
Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche,
e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il
contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
Circa la possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento
di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria
della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, con nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 1156, il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici ha chiarito che «a differenza del “Supersismabonus” la detrazione
fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante-
operam».

In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di
fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità,
utilizzando criteri oggettivi.
Sulla base della normativa e della prassi illustrate, per l’intervento prospettato
nell’istanza, qualora sia qualificato dagli enti compenti in materia come rientrante tra
quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del
d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente
previste, all’Istante non è precluso l’accesso al Superbonus con riferimento alle spese
per interventi antisismici realizzati su entrambi gli edifici unifamiliari demoliti, mentre
per gli interventi di riqualificazione energetica potrà accedere all’agevolazione solo in
relazione alle spese sostenute per l’edificio dotato di impianto di riscaldamento, fermo
restando che per tali ultime spese il beneficio non si applica alle spese sostenute per la
parte eccedente il volume ante-operam.

Con specifico riferimento all’intervento di sostituzione degli infissi, considerato
che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle
dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli stessi, in forza di quanto previsto
dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio
energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti
minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale
assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr.
punto 1.3 dell’Allegato 1), si ritiene che possa essere valorizzata la sola situazione
finale e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. “decreto
Asseverazioni”) debbano essere indicate le informazioni relative alla situazione post
intervento.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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