Protocollo: Risposta n. 162
Data: 08/03/2021
Ente: Ade
Territorialità: Nazionale
L’Istante rappresenta di essere un ente pubblico di servizio, non economico,
ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale,
amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed
esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale (…) – recante “Norme in materia di
edilizia sociale” – con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale.
L’Istante rappresenta, altresì, di avere il compito di mettere a disposizione alloggi
economici per categorie svantaggiate, attraverso la riqualificazione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica e l’attuazione di interventi di edilizia convenzionata e
agevolata.
L’Istante fa presente, al riguardo, che:
– svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in
quanto, come risulta statuto, “esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle
ATC (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e
regionale di settore nell’ambito territoriale definito dalla legge regionale o al di fuori di
tale ambito ove previsto dalla normativa regionale;
– gestisce, tra l’altro, immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di
proprietà di un consorzio di Comuni, sui quali intenderebbe eseguire interventi di
efficientamento energetico e di miglioramento sismico.Tanto premesso, chiede se
possa beneficiare del cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del
2020 nonché optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi
dell’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 con riferimento ad
interventi realizzati su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni adibiti ad
edilizia residenziale pubblica e da esso gestiti.
L’ente pubblico di servizio che gestisce il patrimonio di edilizia sociale e che intende effettuare interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico su immobili di proprietà di un consorzio di comuni, chiede se può beneficiare del Superbonus ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 dello stesso decreto legge. L’ente sostiene di avere funzioni e competenze proprie degli Istituti Autonomi Case Popolari e che il consorzio di comuni può essere assimilato ai comuni, in quanto ne è un ente derivato.
L’Agenzia delle Entrate non fornisce un parere in merito alla richiesta specifica dell’ente, ma spiega che l’articolo 119 del decreto Rilancio prevede nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute per interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione è spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L’Istante ritiene di poter beneficiare del Superbonus in quanto:
– ha funzioni e competenze proprie degli IACP comunque denominati;- un
consorzio di Comuni è assimilabile ai “comuni” richiamati dalla norma essendo un
ente derivato dalla aggregazione funzionale dei Comuni soci i quali, detenendo in via
esclusiva le quote di partecipazione all’interno del consorzio stesso, sono di fatto i
proprietari degli immobili del consorzio. Richiama, a tal fine, l’articolo 74 del TUIR
che stabilisce l’applicazione del medesimo regime fiscale ai Comuni, alle unioni di
Comuni ed ai consorzi tra enti locali.
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici
interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti
fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché
al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd.
Superbonus ).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a
quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero
del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente
disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e
di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In
alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultime citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n.
326047.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 66, lettere a), d), ed f), della legge 30 dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio,
prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al
30 giugno 2022 e, per gli interventi di risparmio energetico di cui ai commi da 1 a 3
del medesimo articolo 119, effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, anche alle spese
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita
in quattro quote annuali di pari importo.
Il successivo comma 67, della citata legge n. 178 del 2020 ha previsto
l’inserimento nell’articolo 121 del decreto Rilancio del comma 7-bis, ai sensi del quale
le sopra richiamate disposizioni «si applicano anche ai soggetti che sostengono,
nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119». L’articolo 1,
comma 74 della citata legge di bilancio 2021 prevede che l’efficacia delle sopra
richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea».
Con riferimento alla applicazione del Superbonus, sono stati forniti, sia pure con
riferimento alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2020, chiarimenti con la circolare
8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare
22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
Tanto premesso, nel caso in esame, l’Istante rappresenta di svolgere le attività
tipiche degli ex IACP e di gestire, tra l’altro, immobili, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, per i quali intenderebbe eseguire
interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico.
In particolare, l’articolo 2 dello Statuto relativo alle “funzioni”, richiamato
dall’Istante, prevede che l’Istante “esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite
(…) (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e
regionale di settore nell’ambito territoriale definito o al di fuori di tale ambito ove
previsto dalla normativa regionale”.
L’articolo 3, del medesimo Statuto, stabilisce, inoltre, che l’Istante “(…) concorre
al soddisfacimento del fabbisogno abitativo proprio dell’ambito territoriale di
competenza, in particolare dei cittadini che si trovano in condizione di debolezza
sociale. 2. Per gli alloggi realizzati e gestiti, in relazione alla finalità di cui al comma
1, l’attività istituzionale (…) non può configurarsi di tipo commerciale, esaurendosi
nell’esercizio di funzioni dirette alla salvaguardia della coesione sociale e alla
riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non
sono in grado di accedere alla locazione nel libero mercato. Diversamente, è da
configurare con modalità commerciali l’attività realizzativa e di gestione degli
immobili e dei locali con destinazione diversa dall’uso abitativo. 3. (…)persegue le sue
finalità in via prioritaria mediante la riqualificazione e il recupero dell’esistente
patrimonio di edilizia sociale adibito a residenza e dei relativi servizi, nonché
mediante il suo incremento. 4. . (…) provvede alle gestione del patrimonio proprio e,
su delega, di altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della legislazione nazionale e
regionale vigente”.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, come in precedenza
precisato, è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del
quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici
richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli IACP, comunque
denominati, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per
conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
L’applicazione delle citate disposizioni normative presuppone, quindi, l’esistenza
di due requisiti:
a) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi case
popolari (IACP) comunque denominati;
b) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei
predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.
Nel caso in esame, con riferimento alla sussistenza del requisito soggettivo si fa
presente che ai sensi dell’articolo 28, comma 2 della Legge Regionale (…) le Agenzie
territoriali “indicate nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato B [tra i quali l’Istante],
parte integrante e sostanziale alla presente legge, sono enti pubblici di servizio, non
economici, ausiliari della Regione, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale,
amministrativa, contabile, attuano e gestiscono il patrimonio di edilizia sociale ed
esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge con competenza
estesa al rispettivo ambito territoriale”.
Pertanto, in base a quanto rappresentato e nel presupposto che l’Istante eserciti le
attività tipiche degli ex IACP attribuite alle Agenzie territoriali, si ritiene che – fermo
restando che la verifica dei profili soggettivi attiene all’applicazione della legislazione
nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale sociale presupponendo,
dunque, un’indagine di natura extratributaria non esercitabile in sede di interpello – lo
stesso possa rientrare tra i soggetti destinatari del Superbonus, ai sensi del citato
comma 9, lett. c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Va, inoltre, precisato che il Superbonus si applica con riferimento agli interventi
realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”.
Si ritiene, infine, che l’Istante possa beneficiare dell’agevolazione in parola anche
se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di
proprietà di un consorzio di comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma
associativa per la gestione di uno o più servizi nonchè per l’esercizio associato di
funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini
dell’applicazione della norma agevolativa in commento, la circostanza che sia stato
costituito un consorzio di Comuni.
Pertanto, nel caso in esame, atteso che, come riferito dall’Istante, il consorzio è
costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva
le quote di partecipazione all’interno del consorzio stesso, si ritiene che il Superbonus
spetti anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, adibiti
ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà del predetto consorzio di Comuni.
In tal caso, l’Istante potrà, altresì esercitare, in alternativa alla fruizione diretta
del Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi del citato articolo 121 del medesimo
decreto Rilancio.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel
presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un
giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche,
nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della
norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione
finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE
N° Prot. Risposta n. 58
Territorio Nazionale
Data 27/01/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 499
Territorio Nazionale
Data 27/10/2020
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 161
Territorio Nazionale
Data 08/03/2021
Ente Ade