Protocollo: Risposta n. 570
Data: 09/12/2020
Ente: Ade
Territorialità: Nazionale
L’Istante dichiara di voler realizzare sulla sua abitazione vari lavori che
apporterebbero un miglioramento di due o più classi energetiche.
Il Contribuente precisa che l’immobile in questione è un’abitazione unifamiliare
non facente parte di un condominio, adibita in parte a Bed and Breakfast, la cui attività
è esercitata in forma professionale con partita IVA attraverso una società in nome
collettivo come emerge dall’anagrafe tributaria. Ciò posto, l’Istante chiede se nel caso
prospettato possa usufruire della detrazione del 110 per cento prevista dal decreto
legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020
n. 77 (decreto Rilancio) sulle spese che intende sostenere per la riqualificazione
energetica della propria abitazione.
Si tratta di un interpello riguardante la possibilità per un contribuente di usufruire della detrazione del 110% prevista dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica della propria abitazione. In particolare, l’abitazione in questione è un’abitazione unifamiliare non facente parte di un condominio, adibita in parte a Bed and Breakfast, la cui attività è esercitata in forma professionale con partita IVA attraverso una società in nome collettivo come emerge dall’anagrafe tributaria.
L’Agenzia delle Entrate spiega che le nuove disposizioni del decreto Rilancio si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). La detrazione del 110% spetta per interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. La detrazione, spettante nella misura del 110% delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L’articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono usufruire direttamente della detrazione fiscale del 110% in cinque quote annuali di pari importo.
L’Istante non propone alcuna soluzione.
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha
introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle
spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi
inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari
residenziali.
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici
e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847e 12 ottobre 2020, prot. n.
326047.
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti
chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e da ultima con la risoluzione 28
settembre 2020, n. 60/E cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, in particolare, con
riferimento ai requisiti di accesso all’agevolazione non oggetto della presente istanza di
interpello.
Come precisato nella predetta circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle
spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e
alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia
trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
Ciò posto, con specifico riguardo alla questione rappresentata dall’Istante,
concernente la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute
per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un immobile
utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in
maniera professionale dell’attività di Bed and Breakfast, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi del comma 9, lettera b) del citato articolo 119 sono agevolabili gli
interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10».
In base al citato comma 10 tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni riferite
agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità
immobiliari.
Con riguardo all’ambito di applicazione soggettivo del Superbonus, la citata
circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni» il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione
del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non
riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli
strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Sulla base di tale documento di prassi il Superbonus spetta alle persone fisiche
che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano
ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e,
dunque, diversi:
− da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
− dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
− dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Tanto premesso, relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari
residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione
ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. 19/E dell’8
luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione
edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo 16-bis del TUIR, se gli interventi sono realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della
professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è
ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese
sostenute.
Con la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E è stato chiarito che la detrazione va
ridotta al 50 per cento anche nell’ipotesi specifica di interventi che interessino unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast
(occasionale o abituale).
Tale principio si applica anche qualora sulla unità immobiliare residenziale
adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività di Bed and Breakfast
(occasionale o abituale) siano realizzati interventi antisismici di cui all’articolo 16,
commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus). Ciò in
quanto per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63
del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al
sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis, del TUIR che deve
intendersi quale norma di riferimento generale.
Il principio suesposto si applica inoltre, alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 per interventi antisismici che fruiscono del Superbonus, ai sensi
dell’articolo 119, comma 4 del decreto Rilancio.
Analoga previsione non sussiste nel caso delle spese per interventi di
riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata
dall’articolo 14, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus) o ammessi al
Superbonus ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Considerato, tuttavia, che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di
riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”, e stante la sostanziale
simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di
recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisimici), si ritiene che
anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al
Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o
della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione
è ridotta al 50 per cento.
Ne consegue che nel caso prospettato l’Istante, in presenza dei requisiti e delle
condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus in relazione ai
prospettati interventi da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50
per cento delle spese effettivamente sostenute.
Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non
sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E
del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio
l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi
agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.Il presente parere
viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente
così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e
concreta attuazione del contenuto.
IL DIRETTORE CENTRALE
N° Prot. Risposta n. 17
Territorio Nazionale
Data 07/01/2021
Ente Ade
N° Prot. Risposta n. 62
Territorio Nazionale
Data 28/01/2021
Ente Ade
N° Prot. prot. n.176488
Territorio Lombardia
Data 22/12/2020
Ente Ade