Superbonus – interventi realizzati su “unità collabenti” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 326

Data: 09/09/2020

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – interventi realizzati su “unità collabenti” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

L’Istante rappresenta di essere proprietario di una unità immobiliare, censita al
Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) non abitabile e
quindi incapace di produrre reddito. Detto immobile è contiguo all’abitazione
principale ed unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di un programma di ”
ristrutturazione con accorpamento”, previo ottenimento di specifico titolo abilitativo e
nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti. Intende realizzare, su
entrambe le unità, interventi di ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio
sismico nonché di efficientamento energetico mediante l’isolamento termico delle
pareti, il cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, la sostituzione degli
infissi e l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali,
l’unità collabente sarà accorpata all’abitazione.Tanto premesso, chiede se anche le
spese per gli interventi realizzati sull’unità collabente possono rientrare, ai sensi
dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) atteso che ai sensi
del comma 10 del citato articolo 119 «Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3
non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di
impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad
abitazione principale».

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la possibilità di beneficiare del Superbonus anche per gli interventi di ristrutturazione effettuati su una “unità collabente” contigua all’abitazione principale e non abitabile, ma destinata ad essere accorpata all’abitazione dopo gli interventi. In particolare, il contribuente chiede se anche le spese per gli interventi sull’unità collabente possono rientrare nel Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate spiega che il Superbonus spetta per interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, ma il beneficio fiscale non si applica agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei commi 9 e 10 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e sono stati forniti chiarimenti in merito con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene di poter beneficiare del Superbonus anche con riferimento alle
spese sostenute per gli interventi realizzati sulla unità collabente F/2 in quanto la
predetta unità, non essendo produttiva di reddito, non può essere considerata “seconda
casa”.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte
di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione
di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici) nonchè al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici (cd. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti
chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E cui si rinvia per i necessari
approfondimenti.
Nel caso di specie, l’Istante intende realizzare sulla propria abitazione – nonché
su un edificio contiguo a questa, censito al Catasto Fabbricati nella categoria catastale
F/2 (“unità collabenti”) – taluni interventi di ristrutturazione finalizzati alla riduzione
del rischio sismico nonché all’efficientamento energetico, al termine dei quali le due
unità immobiliari saranno accorpate.
In tale contesto, il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di applicare il
Superbonus anche alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulla predetta unità
collabente atteso che, come asserito dall’Istante, ai sensi del comma 10 del citato
articolo119 del decreto Rilancio, le disposizioni in questione non si applicano agli
interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione
principale.
Al riguardo, si osserva che nel corso dell’iter legislativo di conversione in legge
del decreto Rilancio, il citato comma 10 è stato sostituito al fine di prevedere che le
persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare
del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi
1 e 2 del citato articolo 119, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari,
fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Per effetto delle modifiche, in sostanza, è stato posto un limite alle unità
immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire delle detrazioni in
esame mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità

del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad
abitazione principale. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi
agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.
In merito alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati
su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità
collabenti”), si rileva che il comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio
espressamente dispone l’incremento al 110 per cento della «detrazione di cui
all’articolo 14» del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati. Analoga
previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, ai
sensi del quale «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.».
Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del
decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che
tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su
immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur
trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e
non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti,
trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Ai fini dell’ecobonus,
inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è
funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di
riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre
2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli
interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta
agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate
caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di
riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento

agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi
agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua
calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature
solari.
Per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del decreto legge n. 34
del 2020 agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i principi sopra
enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus.
Nel caso di specie, pertanto, si ritiene che – nel rispetto di ogni altra condizione
richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni
adempimento richiesto, che non sono oggetto della presente istanza di interpello –
l’Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli
interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti
“).
Si segnala, da ultimo, che l’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del
2020, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici
di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che
accedono al Superbonus ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020,
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la
cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per
questi ultimi di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative

all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.Il presente parere viene
reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così
come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

Tabella dei Contenuti

Protocollo: Risposta n. 326 Data: 09/09/2020 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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