Superbonus – interventi “trainanti” e “trainati” su edificio residenziale e commerciale. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 572

Data: 09/12/2020

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – interventi “trainanti” e “trainati” su edificio residenziale e commerciale. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

L’amministratore del Condominio istante, rappresenta che l’edificio in questione
è composto da 10 negozi al pian terreno e 10 appartamenti al 1° piano, e che ciascuna
unità (sia residenziale che commerciale) dispone di impianto termico autonomo
secondo la definizione riportata all’articolo 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 giugno
2020 n. 48.
Ciascun negozio al piano terra dispone di ingresso indipendente da strada
pubblica, mentre gli appartamenti dispongono dell’ingresso da un ballatoio comune
servito da due scale poste ai lati dello stesso; inoltre, la superficie totale degli
appartamenti è uguale alla superficie totale dei negozi.
Ciò posto, si chiede se sia possibile accedere alle agevolazioni di cui all’articolo
119 del Decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) per le seguenti tipologie di
interventi relativamente a soli appartamenti residenziali:
– isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli
appartamenti stessi (intervento trainante);
– sostituzione degli infissi (intervento trainato);
– sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).

Riassunto Interpello

L’interpello riguarda la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, noto come Superbonus, per interventi finalizzati all’efficienza energetica di soli appartamenti residenziali in un edificio costituito da 10 negozi al piano terra e 10 appartamenti al primo piano, ognuno dotato di impianto termico autonomo.

L’amministratore del condominio chiede se sia possibile accedere al Superbonus per l’isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti, per la sostituzione degli infissi e per la sostituzione delle schermature solari nel lato sud. Il contribuente ritiene che il condominio possa accedere al Superbonus a condizione che l’assemblea di condominio approvi gli interventi con benefici e oneri a carico dei soli appartamenti, sia redatta un’ APE ante e post intervento relativamente ai soli appartamenti e venga rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa.

L’Agenzia delle Entrate fornisce una panoramica sul Superbonus, sulle disposizioni che lo regolamentano e sui soggetti che possono accedere alle agevolazioni.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che alla luce della circolare n. 24/E del 8 agosto 2020 il
Condominio in esame possa essere ammesso al Superbonus a condizione che:
– l’assemblea di condominio approvi gli interventi con benefici e oneri a carico
dei soli appartamenti;
– sia redatta un’A.P.E. ante e post intervento relativamente ai soli appartamenti
(condominio Ristretto);
– venga rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. “Superbonus”).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni in commento, sono stati
forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28
settembre 2020, n. 60/E, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
In particolare, relativamente agli interventi prospettati nell’istanza di interpello,
nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato articolo
119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese
relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli
edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd.
interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi,
(cd. interventi “trainati”), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119,
effettuati su:
– parti comuni di edifici residenziali in “condominio”(sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo trainati).
Sotto il profilo oggettivo, nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati
all’efficienza energetica, il Superbonus spetta, ai sensi del citato articolo 119, comma
1, lett. a), del decreto Rilancio, per le spese sostenute per «interventi di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno».
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative
spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto
se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la
superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche
il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio
strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale
risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti
comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione
comprese nel medesimo edificio, (“non residenziale nel suo complesso”). Il
Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità
immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per
interventi cd “trainati” realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non
rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati
congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata
circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta
se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese
nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori
per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini
dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti”
devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le
spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza
dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Con l’Attestato di Prestazione Energetica (A..P.E.), di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, deve essere dimostrato che
dagli interventi realizzati derivi il miglioramento di almeno due classi energetiche
ovvero, se non possibile in quanto, come precisato nella citata circolare n. 24/E del
2020, l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il
conseguimento della classe energetica più alta.
Nel caso in esame, l’assemblea condominiale approverà con “benefici ed oneri a
carico dei soli appartamenti” siti al primo piano dell’edificio condominiale gli
interventi di isolamento termico e, pertanto, qualora gli stessi assicurino un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, gli
stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei
condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti
che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni ed adempimenti previste dalle sopra
richiamate disposizioni.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui
imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli
artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 572 Data: 09/12/2020 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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