Superbonus – Interventi realizzati su “villetta a schiera” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)

Protocollo: Risposta n. 328

Data: 09/09/2020

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – Interventi realizzati su “villetta a schiera” – Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio.)

Quesito

L’Istante rappresenta di essere proprietario di una villetta a schiera di testa, terra
tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile
esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato). Precisa che la villetta è prima
casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015.
Su tale immobile intende effettuare interventi di efficientamento energetico
(cappotto esterno) che porterà un miglioramento di due classi energetiche
all’immobile.L’Istante chiede, pertanto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire
per gli interventi descritti della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge
n. 34 del 2020.

Riassunto Interpello

Il contribuente chiede chiarimenti sulla possibilità di usufruire della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno) su una villetta a schiera. Il contribuente ritiene che la villetta possa essere considerata un “edificio unifamiliare” ai fini della detrazione, nonostante non sia menzionata esplicitamente nella normativa.

L’Agenzia delle Entrate risponde che la detrazione spettante nella misura del 110% delle spese sostenute è riservata alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 119, realizzati fino ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

In sostanza, il Superbonus si applica anche alle villette a schiera, a patto che l’immobile in questione sia la prima casa e residenza del nucleo familiare e che i lavori di efficientamento energetico portino un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che, anche se non sono menzionate all’interno della norma in
esame le “villette a schiera”, possa considerare l’immobile di proprietà all’interno di
una concezione più estesa di “edifici unifamiliari” potendo così applicare le detrazioni
previste dal citato decreto n. 34 del 2020 alla tipologia di interventi che intende
effettuare.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte
di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di
impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici) nonchè al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
Al riguardo, preliminarmente, si osserva che nel corso dell’iter legislativo di
conversione in legge del decreto Rilancio, il citato comma 10 è stato sostituito al fine
di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni,
possono beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio
energetico, indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 119, realizzati fino ad un
massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni,
delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Per effetto delle modifiche, in sostanza, è stato posto un limite alle unità
immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire delle detrazioni in
esame mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità
del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad
abitazione principale. Il limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi
agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.
I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti
con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
Nella citata circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato, tra l’altro, che sotto il
profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a
taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di
misure antisismiche degli edifici nonché ad ulteriori interventi, realizzati
congiuntamente ai primi.
Gli interventi devono essere realizzati, per quanto di interesse nel presente
quesito, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia
dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per
il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad
esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad
altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso
dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa
riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della
«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a
tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia
costituito o meno in condominio.
La valutazione, in concreto della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso
autonomo dall’esterno» dell’immobile, costituisce un accertamento di fatto che esula
dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.
In presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta
dalla norma agevolativa e l’effettuazione di ogni adempimento richiesto che non sono
oggetto della presente istanza di interpello, può fruire sulle spese sostenute del
Superbonus per gli interventi che intende realizzare in relazione al descritto immobile
(villetta a schiera), a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a “prima
casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015”.
Si segnala che l’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, inoltre,
stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui ai citati
articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al
Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato
sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in

fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva
cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.Il presente parere viene
reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così
come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta
attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 328 Data: 09/09/2020 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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