Superbonus – Ricostruzione muro di contenimento del condominio – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 68

Data: 01/02/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

Scarica il documento originale

Oggetto

Superbonus – Ricostruzione muro di contenimento del condominio – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

Il Condominio istante rappresenta di voler ricostruire un muro di contenimento
di pertinenza del condominio.
Al riguardo, nell’istanza d’interpello viene precisato che trattasi di un muro di
confine che attualmente versa in pessime condizioni statiche e che verrà ricostruito in
condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali
dell’edificio residenziale di cui è pertinenza.
Ciò posto, l’Istante chiede se per il prospettato intervento possa fruire del
Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).

Riassunto Interpello

L’istanza d’interpello riguarda la richiesta di poter fruire del Superbonus, previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), per la ricostruzione di un muro di contenimento di un condominio che versa in pessime condizioni statiche e che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Superbonus è previsto per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, e le modalità di fruizione sono indicate nell’articolo 121 del decreto Rilancio. In particolare, i soggetti che sostengono spese per tali interventi possono optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante non prospetta alcuna soluzione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito “decreto
Rilancio”), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha
introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110 per cento delle
spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi
inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari
residenziali.
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici
e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di
credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi
inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultime citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 e 12 ottobre 2020, prot. n.
326047.
Da ultimo si fa presente, che l’articolo 1, comma 66, lettere a) e f) della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l’articolo 119 del
decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al
30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
La successiva lettera m) del citato articolo 1, comma 66, della legge di bilancio
2021 ha, inoltre, inserito nel medesimo articolo 119 del decreto Rilancio il comma 8-
bis ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.». Il comma 67, del
citato articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 121 del decreto
Rilancio il comma 7-bis, ai sensi del quale le sopra richiamate disposizioni «si
applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi
individuati dall’articolo 119». L’articolo 1, comma 74 della citata legge di bilancio
2021 prevede che l’efficacia delle sopra richiamate proroghe di cui «ai commi da 66 a
72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione
europea».
Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti
chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre
2020, n. 60/E e da ultimo con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si rinvia per
ulteriori approfondimenti, in particolare, con riferimento ai requisiti di accesso
all’agevolazione non oggetto della presente istanza di interpello.
Come precisato nella predetta circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato
articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle
spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e
alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad
ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”):
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia
trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia
trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di
edifici in condominio (solo trainati).
Con specifico riferimento al quesito formulato dal Condominio istante,
concernente la possibilità accedere al Superbonus per un intervento antisismico da
realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un
intervento diretto sul fabbricato residenziale, si rappresenta quanto segue.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione
prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è
elevata al 110 per cento.
Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza
statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati
strutturalmente, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio
2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai
quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle
parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies).
Nel caso in esame, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento
effettuato da un condominio, occorre verificare se lo stesso possa essere annoverato tra
le “parti comuni” condominiali, considerato che, come chiarito anche dalla Circolare
24/E del 2020 sono ammessi al Superbonus gli interventi sulle parti comuni di
condomini residenziali. Sulla base della normativa e della prassi in materia possono
accedere al Superbonus gli interventi riguardi un elemento strutturale del condominio.
Al fine di individuare tali parti comuni interessate dall’agevolazione è necessario
far riferimento all’articolo 1117 del codice civile.
Considerato che tale norma ricomprende tra le parti comuni «le fondazioni, i
muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio», ma che tale elencazione non è tassativa,
si ritiene che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali
all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio
condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle “parti comuni”
interessate dall’agevolazione.
Ne consegue che il Condominio istante in relazione alle spese sostenute per il
prospettato intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento
possa accedere al Superbonus. Tale soluzione interpretativa vale in presenza dei
requisiti e delle condizioni normativamente previsti per accedere all’agevolazione in
questione, inclusa la presenza dell’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato
ai sensi dell’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio, dalla quale risulti
l’efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell’adozione di misure antisismiche riguardi gli
elementi strutturali del condominio in base alle disposizioni di cui al decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive
modificazioni.
Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non
sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E
del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio
l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi
agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

Tabella dei Contenuti

Protocollo: Risposta n. 68 Data: 01/02/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

Scarica il documento originale

Interpelli correlati
Superbonus: Interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato [...]

N° Prot. Risposta n. 90
Territorio Nazionale

Data 08/02/2021
Ente Ade

Superbonus: Demolizione e Ricostruzione Unità Immobiliari [...]

N° Prot. Risposta n. 242
Territorio Nazionale

Data 13/04/2021
Ente Ade

Superbonus - Isolamento Termico Lastrico Solare [...]

N° Prot. Risposta n. 499
Territorio Nazionale

Data 27/10/2020
Ente Ade