Superbonus – Situazione esistente all’inizio dei lavori – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Protocollo: Risposta n. 15

Data: 07/01/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – Situazione esistente all’inizio dei lavori – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Quesito

L’istante fa presente che intende effettuare interventi edilizi su un immobile
composto attualmente da 3 unità immobiliari disposte su due piani, aventi il medesimo
proprietario e con ingresso comune.
L’istante precisa che la ristrutturazione, consistente, tra l’altro, nella fusione di
due unità immobiliari, nella costruzione di una seconda scala, separazione degli
accessi e frazionamento del giardino, porterebbe alla costituzione di due unità
immobiliari accostate completamente indipendenti e con accessi autonomi su giardini
di proprietà, da adibire rispettivamente a prima e seconda casa dell’istante, con
passaggio, per il profilo dell’efficientamento energetico, dalla classe G alla classe A-A2.

L’istante chiede di potere fruire del Superbonus previsto dagli articoli 119 e 121
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Riassunto Interpello

L’istante ha chiesto se può usufruire del Superbonus, previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per effettuare interventi edilizi su un immobile composto attualmente da 3 unità immobiliari disposte su due piani, aventi il medesimo proprietario e con ingresso comune. La ristrutturazione, consistente nella fusione di due unità immobiliari, nella costruzione di una seconda scala, separazione degli accessi e frazionamento del giardino, porterebbe alla costituzione di due unità immobiliari accostate completamente indipendenti e con accessi autonomi su giardini di proprietà, da adibire rispettivamente a prima e seconda casa dell’istante, con passaggio, per il profilo dell’efficientamento energetico, dalla classe G alla classe A-A2. L’istante ritiene che l’agevolazione sarebbe applicabile ad entrambe le unità abitative, in quanto la situazione post intervento rispetterebbe i requisiti richiesti.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), e indica i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus e l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale. L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli antisismici, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi dell’articolo 119, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Ad avviso dell’istante, l’agevolazione sarebbe, applicabile ad entrambe le unità
abitative, in quanto la situazione post intervento rispetterebbe i requisiti richiesti,
atteso che le due unità risulterebbero indipendenti e con accessi separati su cortili di
proprietà ed inoltre si tratterebbe di prima casa e seconda casa accostata con tipologia
bifamiliare non in condominio.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione, spettante nella misura del
110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le
nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus)
nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd.
sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al cd. bonus facciate di
cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato
sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047.
Con riferimento alla applicazione del cd. Superbonus, sono stati forniti
chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28 settembre
2020, n. 60/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
In particolare, nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai
sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del
sostenimento delle spese per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di
edifici nonché di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus), indicati nel comma
4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi “trainanti”).
La maggiore aliquota del 110 per cento delle spese si applica alle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e su un ammontare massimo delle spese stesse
pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Il Superbonus spetta, inoltre, a fronte di ulteriori interventi, realizzati
congiuntamente ai primi, (cd. interventi “trainati”), indicati nei commi 5 e 6 del
medesimo articolo 119.
Gli interventi ammessi all’agevolazione devono essere realizzati su:
– parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo trainati);
– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
La circolare (paragrafo 1.1 “Condomìni”) chiarisce altresì che, tenuto conto della
locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai condomìni e non alle parti
comuni di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli
interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica
prevista. In linea con quanto appena illustrato, in applicazione del dettato normativo
contenuto nell’articolo 119 in esame, la circolare citata chiarisce che il Superbonus non
si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario
o in comproprietà fra più soggetti.
In altri termini in tale ultima situazione non si costituisce un “condominio” in
quanto per consolidata giurisprudenza la nascita del condominio si determina
automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui
più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un
edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando
l’oggettiva condizione del frazionamento.
Per edificio unifamiliare si intende invece un’unica unità immobiliare di
proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi
autonomidall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia
dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per
il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessiautonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la
norma fariferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del
requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a
nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari
fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato, in linea con quanto previsto dal
citato decreto interministeriale 6 agosto 2020, che la presenza di un «accesso
autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di
un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di
proprietà esclusiva».
Si è inteso, in tal modo, fornire sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri
utili ai fini della qualificazione dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili,
costituendo l’«accesso autonomo dall’esterno» uno degli elementi caratterizzanti, ai
fini della fruizione del Superbonus, spettante per interventi di efficientamento
energetico e di riduzione del rischio sismico, nonché dell’opzione per la cessione o lo
sconto in luogo della detrazione realizzati su edifici unifamiliari e unità immobiliari
funzionalmente indipendenti.
Successivamente, il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione
del decreto legge n. 104 del 2020 (cfr. legge 13 ottobre 2020, n. 126) all’articolo 119, il
comma 1-bis ai sensi del quale «Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo
dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità
immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla
strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che una unità
immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
– all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in
multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia
su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i
pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del
possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
– all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di
passaggio a servizio dell’immobile.
Sempre sotto il profilo oggettivo, con riferimento alle detrazioni spettanti per le
spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi
finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato che nel caso in cui i predetti
interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più
immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno
considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e
non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Ciò implica, in sostanza, che, nelle ipotesi di accorpamento di più unità abitative,
va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli
stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni. Il medesimo criterio va
applicato anche ai fini del Superbonus.
Ciò considerato, nel caso in esame, l’istante non può accedere al Superbonus
atteso che l’attuale configurazione dell’immobile di proprietà dello stesso non appare
riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale
unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.
Non rileva quindi la circostanza che al termine dei lavori sarà possibile
individuare due unità indipendenti e con accessi separati su cortili di proprietà.
Resta fermo che, sarà comunque possibile per l’Istante fruire delle detrazioni
ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero
del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai
citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei requisiti
necessari ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni e a condizione che vengano
l’effettuati tutti gli adempimenti richiesti.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 15 Data: 07/01/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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