Superbonus – sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Protocollo: Risposta n. 521

Data: 03/11/2020

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – sostituzione delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

L’Istante rappresenta di essere comproprietario con il coniuge di un immobile
sito in un condominio, con accesso anche da un cancello indipendente, e che intende,
anche attraverso il condominio, avviare i lavori per il rifacimento delle pareti esterne
dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili e che non possono
essere aperte”.
In particolare, intende sostituire le predette vetrate con una parete in muratura
con conseguente isolamento termico delle superfici verticali che comporterebbe un
miglioramento per l’immobile di almeno due classi energetiche.L’Istante, nel rilevare
che non esiste una precisa definizione di “pareti opache”, chiede se l’intervento che
intende avviare possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che, ai sensi
dell’articolo 119, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 34 del 2020, danno diritto ad
una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute.

Riassunto Interpello

L’istanza di interpello riguarda la richiesta di un contribuente di chiarire se la sostituzione delle pareti esterne costituite principalmente da vetrate non rimovibili e non apribili con una parete in muratura possa rientrare tra gli interventi agevolati dal Superbonus, che prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici. L’interrogativo è motivato dalla mancanza di una definizione precisa di “pareti opache” e la richiesta è stata indirizzata all’Agenzia delle Entrate, che ha precisato che i dettagli dell’agevolazione sono specificati negli articoli del decreto Rilancio e nelle circolari e risoluzioni emesse in seguito. Tuttavia, l’Agenzia non ha fornito un parere specifico sulla richiesta del contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che le pareti verticali della facciata esterna dell’immobile,
attualmente costituite da vetrate non rimuovibili e che non possono essere aperte,
possano considerarsi “opache” e che, quindi, i lavori di sostituzione delle stesse
possano rientrare tra quelli agevolabili ai sensi del citato art.119, comma 1, lett.a), del
decreto legge n. 34 del 2020.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è
ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le
detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14
e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni in commento, sono stati
forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28
settembre 2020, n. 60/E, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
In particolare, relativamente agli interventi prospettati nell’istanza di interpello,
nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato articolo
119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese
relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli
edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd.
interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi,
(cd. interventi “trainati”), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119,
effettuati su:
– parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo trainati).
Sotto il profilo oggettivo, nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati
all’efficienza energetica, il Superbonus spetta, ai sensi del citato articolo 119, comma
1, lett. a), del decreto Rilancio, per le spese sostenute per «interventi di isolamento
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno.». Stante l’esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119,
comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle «superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate» – e non anche ad altri elementi costituenti
l’involucro edilizio – si ritiene che le spese sostenute per l’intervento descritto
nell’istanza, di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con
una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al
citato articolo 119, comma 1, lett.a), del decreto Rilancio.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 521 Data: 03/11/2020 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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