Superbonus – villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Protocollo: Risposta n. 9

Data: 05/01/2021

Ente: Ade

Territorialità: Nazionale

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Oggetto

Superbonus – villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Quesito

L’istante, dovendo eseguire degli interventi riconducibili al Superbonus sulla
propria villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si
accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, chiede di sapere se può
fruire della detrazione del 110 per cento ovvero, in alternativa, optare per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai soggetti che
hanno eseguito gli interventi o per la cessione del credito d’imposta.

Riassunto Interpello

Si tratta di un interpello relativo al Superbonus riguardante la possibilità per il richiedente di fruire della detrazione del 110% o di optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai soggetti che hanno eseguito gli interventi o per la cessione del credito d’imposta, in relazione alla propria villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni.

Il richiedente ritiene che la villetta a schiera debba essere considerata come edificio unifamiliare in quanto di proprietà esclusiva, catastalmente distinta dalle altre e funzionalmente indipendente in quanto destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che l’accesso avvenga tramite un passo carraio privato di accesso comune utilizzato anche dai proprietari delle altre villette.

L’Agenzia delle Entrate precisa che il Superbonus spetta solo per gli interventi specifici di efficienza energetica, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, come disciplinati dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Inoltre, i soggetti che sostengono le spese possono optare per la cessione del credito d’imposta o per la compensazione del credito d’imposta stesso. L’Agenzia delle Entrate non fornisce un parere definitivo sulla questione se la villetta a schiera possa essere considerata edificio unifamiliare o condominiale in quanto la risposta dipende dalle specifiche caratteristiche della costruzione e dell’accesso comune.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che, sebbene sia inserita nel contesto di un residence, la villetta a
schiera vada considerata come edificio unifamiliare essendo, in ogni caso, di proprietà
esclusiva, catastalmente distinta dalle altre e funzionalmente indipendente in quanto
destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare e ciò a prescindere dalla
circostanza che l’accesso avvenga tramite un passo carraio privato, di accesso comune
utilizzato anche dai proprietari delle altre villette.
Al riguardo, l’istante è dell’avviso che qualora le parti comuni a più unità
immobiliari (che, di solito, contraddistinguono le abitazioni che fanno parte di un
residence) non compromettono l’indipendenza funzionale delle singole villette
(ciascuna delle quali risulta dotata di un proprio tetto, giardino, portone d’ingresso,
numero civico e parcheggio), la villetta a schiera possa essere ricompresa tra gli edifici
unifamiliari e non condominiali, consentendo al proprietario che vi esegue gli
interventi di accedere al Superbonus.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove
disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione, spettante nella misura del
110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le
nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni
spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus)
nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd.
sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre
l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi
commi 9 e 10.
L’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, inoltre, stabilisce che i soggetti
che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
(compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del
2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119
del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al cd bonus facciate di cui
all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato
sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in
fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito
d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti
di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative
all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei
soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot.
n. 326047.
Con riferimento alla applicazione del cd. Superbonus, sono stati forniti
chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e con la risoluzione 28 settembre
2020, n. 60/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.
In particolare, relativamente agli interventi prospettati nell’istanza di interpello,
nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato articolo
119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese
per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del
rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n.
63 del 2013 (cd. sismabonus), indicati nel comma 4 del predetto articolo 119 del
decreto Rilancio, (cd. interventi “trainanti”).
La maggiore aliquota del 110 per cento delle spese si applica alle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e su un ammontare massimo delle spese stesse
pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Il Superbonus spetta, inoltre, a fronte di ulteriori interventi, realizzati
congiuntamente ai primi, (cd. interventi “trainati”), indicati nei commi 5 e 6 del
medesimo articolo 119.
Gli interventi ammessi all’agevolazione devono essere realizzati su:
– parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici
in condominio (solo trainati);
– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia
dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per
il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa
riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito
della«indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla
rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno
parte sia costituito o meno in condominio.
Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato, in linea con quanto previsto dal
citato decreto interministeriale 6 agosto 2020, che la presenza di un «accesso
autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di
un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di
proprietà esclusiva».
Si è inteso, in tal modo, fornire sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri
utili ai fini della qualificazione dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili,
costituendo l’«accesso autonomo dall’esterno» uno degli elementi caratterizzanti, ai
fini della fruizione del Superbonus, spettante per interventi di efficientamento
energetico e di riduzione del rischio sismico, nonché dell’opzione per la cessione o lo
sconto in luogo della detrazione realizzati su edifici unifamiliari e unità immobiliari
funzionalmente indipendenti.
Successivamente, il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione
del decreto legge n. 104 del 2020 (cfr. legge 13 ottobre 2020, n. 126) all’articolo 119, il
comma 1-bis ai sensi del quale «Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo
dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità
immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla
strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che una unità
immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
– all’immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in
multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia
su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i
pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del
possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
– all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di
passaggio a servizio dell’immobile.
Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha «accesso autonomo
dall’esterno» qualora, ad esempio:
– la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri
soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i
posti auto;
– il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di
proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.
Nel caso di specie riferibile ad una villetta a schiera che risulta inserita nel
contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più
abitazioni, nel presupposto che l’unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia
funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un
accesso autonomo dall’esterno comune ad altri immobili, si ritiene che l’istante possa,
in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento,
accedere al Superbonus.
Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non
sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alla citata circolare n. 24/E
del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio
l’ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi
agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in
merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative
urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui
rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE

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Protocollo: Risposta n. 9 Data: 05/01/2021 Ente: Ade Territorialità:Nazionale

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